|
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Operazioni imponibili
1. L'imposta sul valore aggiunto si applica
sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio
dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e
sulle importazioni da chiunque effettuate.
Articolo 2 Cessioni di beni
1. Costituiscono cessioni di beni gli atti a
titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o
trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni
genere. 2. Costituiscono inoltre cessioni di beni: 1) le
vendite con riserva di proprietà; 2) le locazioni con clausola di
trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti; 3) i passaggi
dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni
venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione; 4) le
cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui
commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario
non superiore a lire cinquantamila e di quelli per i quali non sia stata
operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta
a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo
36-bis; 5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare
dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad
altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della
professione, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di
quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione
dell'imposta di cui all'articolo 19; 6) le assegnazioni ai soci fatte a
qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonché le assegnazioni o le
analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi
e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità
giuridica. 3. Non sono considerate cessioni di beni: a)
le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro; b) le cessioni
e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni
o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda; c)
le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione
edificatoria a norma delle vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione
edificatoria la costruzione delle opere indicate nell'art. 9 lettera a), della
legge 28 gennaio 1977, n. 10; d) le cessioni di campioni gratuiti di modico
valore appositamente contrassegnati; e) abrogata f) i passaggi di beni in
dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe
operazioni poste in essere da altri enti; g) abrogata h) abrogata i) le
cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari; l) le
cessioni di paste alimentari (v.d. 19.03); le cessioni di pane, biscotto di
mare, e di altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di
zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta (v.d. 19.07); le
cessioni di latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo
alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione
o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie; m) le cessioni di beni
soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio di cui al
R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 937, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 3 Prestazioni di servizi
1. Costituiscono prestazioni di servizi le
prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto,
trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da
obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la
fonte. 2. Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se
effettuate verso corrispettivo: 1) le concessioni di beni in locazione,
affitto, noleggio e simili; 2) le cessioni, concessioni, licenze e simili
relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli,
disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne nonché
le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai
precedenti; 3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci,
comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di
cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati
prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso
amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente; 4) le
somministrazioni di alimenti e bevande; 5) le cessioni di contratti di ogni
tipo e oggetto. 3. Le prestazioni indicate nei commi primo e
secondo sempreché l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi
alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore
superiore a lire cinquantamila prestazioni di servizi anche se effettuate per
l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per
altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle
somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto,
didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore
del personale dipendente, nonché delle operazioni di divulgazione pubblicitaria
svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni che senza
scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e
di assistenza e solidarietà sociale, nonché delle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (ONLUS) e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni,
immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo
Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6) dell'art. 2 sono
considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni,
concessioni o licenze di cui ai numeri 1), 2) e 5) del comma precedente. Le
prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono
considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il
mandatario. 4. Non sono considerate prestazioni di
servizi: a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti
d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative
alle opere di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 2, L. 22 aprile 1941, n. 633, e
alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità
commerciale; b) i prestiti obbligazionari; c) le cessioni dei contratti di
cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'art. 2; d) i conferimenti e
i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del terzo comma dell'art. 2; e) le
prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore, tranne
quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni relative alla
protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di
intermediazione nella riscossione dei proventi; f) le prestazioni di mandato
e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari; g) abrogata h) le
prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del secondo
comma dell'art. 2 e quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente
articolo. 5. Non costituiscono inoltre prestazioni di
servizi le prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre attività elencati
nella tabella C allegata al presente decreto, rese ai possessori di titoli di
accesso, rilasciati per l'ingresso gratuito di persone, limitatamente al
contingente e nel rispetto delle modalità di rilascio e di controllo stabiliti
ogni quadriennio con decreto del Ministro delle finanze: a) dagli
organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei posti del
settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente
riconosciuta dalle competenti autorità; b) dal Comitato olimpico nazionale
italiano e federazioni sportive che di esso fanno parte; c) dall'Unione
nazionale incremento razze equine; d) dall'Automobile club d'Italia e da
altri enti e associazioni a carattere nazionale.
Articolo 4 Esercizio di imprese
1. Per esercizio di imprese si intende
l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività
commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche
se non organizzate in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività,
organizzate in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che non
rientrano nell'articolo 2195 del codice civile. 2. Si
considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese: 1) le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in
accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni,
dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative, di mutua
assicurazione e di armamento, dalle società estere di cui all'art. 2507 del
codice civile e dalle società di fatto; 2) le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i
consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e
le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio
di attività commerciali o agricole. 3. Si considerano
effettuate in ogni caso nell'esercizio di imprese, a norma del precedente comma,
anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società e
dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o partecipanti. 4.
Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole,
si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni
e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o
agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti
verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari
determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno
diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità
istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose,
assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di
formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di
associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o
statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei
rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive
organizzazioni nazionali. 5. Agli effetti delle disposizioni
di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché
esercitate da enti pubblici, le seguenti attività: a) cessioni di beni nuovi
prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche,
sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della
persona cedute prevalentemente ai propri associati; b) erogazione di acqua e
servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore; c) gestione
di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) gestione di spacci
aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti; e) trasporto e
deposito di merci; f) trasporto di persone; g) organizzazione di viaggi e
soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio; h) servizi portuali
e aeroportuali; i) pubblicità commerciale; l) telecomunicazioni e
radiodiffusioni circolari. Non sono invece considerate attività commerciali: le
operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in
conto corrente, effettuate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei
cambi; la gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei corpi di
polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello dei
Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi
inerenti al servizio; la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte
di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il
controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di
qualità; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione
di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle
Assemblee nazionali e regionali; le cessioni di beni e prestazioni di servizi
poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica,
dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale, nel perseguimento delle
proprie finalità istituzionali; le prestazioni sanitarie soggette al pagamento
di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unità sanitarie
locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale. Non sono
considerate, inoltre, attività commerciali, anche in deroga al secondo
comma: a) il possesso e la gestione di unità immobiliari classificate o
classificabili nella categoria catastale A e le loro pertinenze, ad esclusione
delle unità classificate o classificabili nella categoria catastale A10, di
unità da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di
trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli
destinati all'ormeggio, al ricovero e al servizio di unità da diporto, da parte
di società o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o
verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale, o
familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia
conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni,
anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre
organizzazioni; b) il possesso, non strumentale né accessorio ad altre
attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli
similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi,
interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività
finanziaria, ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi
nella gestione delle società partecipate. 6. Per le
associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo
3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità
assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera
commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la
somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene
svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale
attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione
degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti
indicati nel secondo periodo del quarto comma. 7. Le
disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a
condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole,
da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata: a)
divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) obbligo di
devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque
causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica
utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla
legge; c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità
associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo
espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della
partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell'associazione; d) obbligo di redigere e di approvare
annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni
statutarie; e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del
voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile,
sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro
ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle
convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o
rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto
costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai
sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse
abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello
locale; f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad
eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della
stessa. 8. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del
settimo comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle
confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché
alle associazioni politiche, sindacali e di categoria. 9. Le
disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui
all'articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano
anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Articolo
5 Esercizio di arti e professioni
1. Per
esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale,
ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di
persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza
personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma
associata delle attività stesse. 2. Non si considerano
effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi
inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art.
49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonché
le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di
associazione in partecipazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera c), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rese da soggetti che non esercitano per
professione abituale altre attività di lavoro autonomo. Non si considerano
altresì effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di
servizi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari
comunali ai sensi della L. 12 giugno 1973, n. 349, nonché le prestazioni di
vigilanza e custodia rese da guardie giurate di cui al R.D.L. 26 settembre 1935,
n. 1952.
Articolo 6 Effettuazione delle
operazioni
1. Le cessioni di beni si considerano
effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel
momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le
cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente,
tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate
nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni
mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. 2.
In deroga al precedente comma l'operazione si considera
effettuata: a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per
le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di
somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo; b) per i passaggi
dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della
vendita dei beni da parte del commissionario; c) per la destinazione al
consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee
all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo
dei beni; d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori,
all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla
scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un
anno dalla consegna o spedizione; d-bis) per le assegnazioni in proprietà di
case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa,
alla data del rogito notarile; d-ter) abrogata 3. Le
prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del
corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si
considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere
periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono
rese. 4. Se anteriormente al verificarsi degli eventi
indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o
sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera
effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della
fattura o a quella del pagamento, ad eccezione del caso previsto alla lettera
d-bis) del secondo comma. 5. L'imposta relativa alle
cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in
cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi
precedenti e l'imposta è versata con le modalità e nei termini stabiliti nel
titolo secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel
numero 114) della terza parte dell'allegata tabella A effettuate dai farmacisti,
per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o
partecipanti, di cui al quarto comma dell'articolo 4, nonché per quelle fatte
allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica,
agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi
dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità
sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura
aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e
beneficenza e a quelli di previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto del
pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le
disposizioni del primo periodo. Per le cessioni di beni di cui all'articolo 21,
quarto comma, quarto periodo, l'imposta diviene esigibile nel mese successivo a
quello della loro effettuazione.
Articolo 7 Territorialità dell'imposta
1. Agli effetti del presente decreto: a)
per «Stato» o «territorio dello Stato» si intende il territorio della Repubblica
italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle
acque italiane del lago di Lugano; b) per «Comunità» o «territorio della
Comunità» si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del
Trattato istitutivo della Comunità economica europea con le seguenti esclusioni,
oltre quella indicata nella lettera a): 1) per la Repubblica ellenica, il
Monte Athos; 2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland
ed il territorio di Büsingen; 3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti
d'oltremare; 4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole
Canarie; c) il Principato di Monaco e l'isola di Man si intendono compresi
nel territorio rispettivamente della Repubblica francese e del Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord. 2. Le cessioni di beni si
considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni
immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della
temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni
mobili spediti da altro Stato membro, installati, montati o assiemati nel
territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Si considerano altresì
effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni nei confronti di
passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi,
aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio nel territorio dello Stato; si
considera intracomunitario il trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti
in Stati membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di imbarco dei
passeggeri, luogo di arrivo quello dell'ultimo punto di sbarco. 3.
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio
dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio
stesso o da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio
all'estero, nonché quando sono rese da stabili organizzazioni in Italia di
soggetti domiciliati e residenti all'estero; non si considerano effettuate nel
territorio dello Stato quando sono rese da stabili organizzazioni all'estero di
soggetti domiciliati o residenti in Italia. Per i soggetti diversi dalle persone
fisiche, agli effetti del presente articolo, si considera domicilio il luogo in
cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede
effettiva. 4. In deroga al secondo e al terzo comma: a)
le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le
prestazioni di agenzia e le prestazioni inerenti alla preparazione e al
coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, si considerano effettuate
nel territorio dello Stato quando l'immobile è situato nel territorio
stesso; b) le prestazioni di servizi, comprese le perizie, relative a beni
mobili materiali e le prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici,
didattici, sportivi, ricreativi e simili, nonché le operazioni di carico,
scarico, manutenzione e simili, accessorie ai trasporti di beni, si considerano
effettuate nel territorio dello Stato quando sono eseguite nel territorio
stesso; c) le prestazioni di trasporto si considerano effettuate nel
territorio dello Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa; d) le
prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e
simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, le prestazioni
di servizi indicate al numero 2) del secondo comma dell'articolo 3, le
prestazioni pubblicitarie, di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese
quelle di formazione e di addestramento del personale, le prestazioni di servizi
di telecomunicazione, di elaborazione e fornitura di dati e simili, le
operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e le prestazioni relative a
prestiti di personale, nonché le prestazioni di intermediazione inerenti alle
suddette prestazioni o operazioni e quelle inerenti all'obbligo di non
esercitarle, nonché le cessioni di contratti relativi alle prestazioni di
sportivi professionisti, si considerano effettuate nel territorio dello Stato
quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi
residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero e quando sono rese a
stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o residenti all'estero,
a meno che non siano utilizzate fuori dalla Comunità economica europea; e) le
prestazioni di servizi e le operazioni di cui alla lettera precedente rese a
soggetti domiciliati o residenti in altri Stati membri della Comunità economica
europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il
destinatario non è soggetto passivo dell'imposta nello Stato in cui ha il
domicilio o la residenza; f) le operazioni di cui alla lettera d), escluse le
prestazioni di servizi di telecomunicazione, le prestazioni di consulenza e
assistenza tecnica o legale, ivi comprese quelle di formazione e di
addestramento del personale, di elaborazione e fornitura di dati e simili, rese
a soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità economica europea nonché
quelle derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili
di mezzi di trasporto rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della
Comunità stessa ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del
primo comma lettera a), ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti
territori, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi
utilizzate; queste ultime prestazioni, se rese da soggetti domiciliati o
residenti in Italia si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando
sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro della Comunità
stessa; f-bis) le prestazioni di servizi di telecomunicazione rese a soggetti
domiciliati o residenti fuori del territorio della Comunità da soggetti
domiciliati o residenti fuori della Comunità stessa, ovvero domiciliati o
residenti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), si
considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i servizi sono ivi
utilizzati. Tali servizi si considerano utilizzati nel territorio dello Stato se
in partenza dallo stesso o quando, realizzandosi la prestazione tramite cessione
di schede prepagate o di altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione del
servizio, la loro distribuzione avviene, direttamente o a mezzo di
commissionari, rappresentanti, o altri intermediari, nel territorio dello
Stato.. 5. abrogato 6. Non si
considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni all'esportazione,
le operazioni assimilate a cessioni all'esportazione e i servizi internazionali
o connessi agli scambi internazionali di cui ai successivi articoli 8, 8-bis e
9.
Articolo 8 Cessioni
all'esportazione
1. Costituiscono cessioni
all'esportazione: a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite
mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità
economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per
incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere
sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a
lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni.
L'esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta
dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della
bolla di accompagnamento emessa a norma dell'art. 2, D.P.R. 6 ottobre 1978, n.
627, o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all'articolo 21, quarto
comma, secondo periodo. Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale
l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni; b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del
territorio della Comunità economica europea entro novanta giorni dalla consegna,
a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni
destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di
aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e
dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della
Comunità economica europea; l'esportazione deve risultare da vidimazione apposta
dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su un esemplare della
fattura; c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai
fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti
che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie,
si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o
importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta. 2. Le
cessioni e le prestazioni di cui alla lettera c) sono effettuate senza pagamento
dell'imposta ai soggetti indicati nella lettera a), se residenti, ed ai soggetti
che effettuano le cessioni di cui alla lettera b) del precedente comma su loro
dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilità, nei limiti dell'ammontare
complessivo dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere dai
medesimi fatte nel corso dell'anno solare precedente. I cessionari e i
commissionari possono avvalersi di tale ammontare integralmente per gli acquisti
di beni che siano esportati nello stato originario nei sei mesi successivi alla
loro consegna e, nei limiti della differenza tra esso e l'ammontare delle
cessioni dei beni effettuate nei loro confronti nello stesso anno ai sensi della
lettera a), relativamente agli acquisti di altri beni o di servizi. [I soggetti
che intendono avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza
pagamento dell'imposta devono darne comunicazione scritta al competente ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto entro il 31 gennaio ovvero oltre tale data, ma
anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione, indicando
l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nell'anno solare
precedente. Gli stessi soggetti possono optare, dandone comunicazione entro il
31 gennaio, per la facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento
dell'imposta assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese,
l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi
precedenti. L'opzione ha effetto per un triennio solare e, qualora non sia
revocata, si estende di triennio in triennio. La revoca deve essere comunicata
all'ufficio entro il 31 gennaio successivo a ciascun triennio. I soggetti che
iniziano l'attività o non hanno comunque effettuato esportazioni nell'anno
solare precedente possono avvalersi per la durata di un triennio solare della
facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta, dandone
preventiva comunicazione all'ufficio, assumendo come ammontare di riferimento,
in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei
dodici mesi precedenti]. (Le disposizioni tra parentesi quadre si considerano
tacitamente abrogate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Dl 746/1983,
convertito dalla legge 17/1984). 3. [I contribuenti che
si avvalgono della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento
dell'imposta ai sensi del precedente comma devono annotare nei registri di cui
agli articoli 23 o 24 ovvero 39, secondo comma, entro ciascun mese, l'ammontare
di riferimento delle esportazioni e quello degli acquisti fatti senza pagamento
dell'imposta ai sensi della lettera c) del primo comma risultanti dalle fatture
e bollette doganali registrate o soggette a registrazione entro il mese
precedente. I contribuenti che fanno riferimento ai corrispettivi delle
esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti devono inviare all'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto, entro il mese successivo a ciascun semestre
solare, un prospetto analitico delle annotazioni del semestre]. (Il comma 3
si considera tacitamente abrogato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Dl
746/1983, convertito dalla legge 17/1984). 4. Nel caso
di affitto di azienda, perché possa avere effetto il trasferimento del beneficio
di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi per cessioni
all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, ai sensi del terzo comma, è
necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo
contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta
giorni all'ufficio IVA competente per territorio. 5. Ai fini
dell'applicazione del primo comma si intendono spediti o trasportati fuori della
Comunità anche i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la
costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione,
l'equipaggiamento e il rifornimento delle piattaforme di perforazione e
sfruttamento, nonché per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme
e la terraferma.
Articolo 8-bis Operazioni assimilate
alle cessioni all'esportazione
1. Sono assimilate alle cessioni
all'esportazione, se non comprese nell'articolo 8: a) le cessioni di navi
destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di
salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità
da diporto di cui alla L. 11 febbraio 1971, n. 50; b) le cessioni di navi e
di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato ancorché dotati di
personalità giuridica; c) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di
navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali; d)
le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli
stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le
cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al
loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e
di bevande a bordo ed escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale,
il vettovagliamento; e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini
di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione,
modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione
e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), b) e c), degli
apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonché
le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle
lettere a) e b). 2. Le disposizioni dell'ultimo comma
dell'art. 7 e quelle del secondo e terzo comma dell'articolo 8 si applicano, con
riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni
indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai
fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che
effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attività propria
dell'impresa.
Articolo 9 Servizi internazionali o
connessi agli scambi internazionali
1. Costituiscono
servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali: 1) i trasporti
di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio
estero in dipendenza di unico contratto; 2) i trasporti relativi a beni in
esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti
relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati
all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69; 3) i noleggi e le locazioni
di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e
carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni
in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché a quelli
relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei noleggi e delle
locazioni siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art.
69; 4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n.
1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea
importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i
corrispettivi dei servizi di spedizione siano assoggettati all'imposta a norma
del primo comma dell'art. 69; i servizi relativi alle operazioni doganali; 5)
i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio,
pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito,
custodia e simili, relativi ai beni in esportazione, in transito o in
importazione temporanea ovvero relativi a beni in importazione sempreché i
corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad imposta a norma del primo
comma dell'art. 69; 6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e
negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e
la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto,
nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari; 7) i servizi di
intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito,
a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di
cui al n. 3); le cessioni di licenze all'esportazione; 7-bis) i servizi di
intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio di cui
all'articolo 74-ter, relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio degli
Stati membri della Comunità economica europea; 8) le manipolazioni usuali
eseguite nei depositi doganali a norma dell'art. 152, primo comma, del testo
unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; 9) i trattamenti di cui
all'art. 176 del testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43,
eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati,
nonché su beni nazionali, nazionalizzati o comunitari destinati ad essere
esportati da o per conto del prestatore di servizio o del committente non
residente nel territorio dello Stato; 10) abrogato 11) abrogato 12) le
operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell'art. 10, effettuate nei confronti di
soggetti residenti fuori dalla Comunità economica europea o relative a beni
destinati ad essere esportati fuori dalla Comunità stessa. 2.
Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle del secondo e
terzo comma dell'art. 8 si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo
dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli
acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi
fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio
dell'attività propria dell'impresa.
Articolo 10 Operazioni esenti
dall'imposta
1. Sono esenti dall'imposta: 1) le
prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti,
la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di
finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di
fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte
dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la
negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti,
giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del
recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi
pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di
pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta; 2) le operazioni
di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio; 3) le operazioni
relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere,
eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di
copertura dei rischi di cambio; 4) le operazioni, relative ad azioni,
obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali,
eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli; le operazioni, incluse le
negoziazioni e le opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative a
valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli. Si considerano in
particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i
contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative
opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le
relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute
determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici
finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su
indici finanziari, comunque regolate; 5) le operazioni relative alla
riscossione dei tributi, comprese quelle relative ai versamenti di imposte
effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di
legge, da aziende e istituti di credito; 6) le operazioni relative
all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei
concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342,
e successive modificazioni, nonché quelle relative all'esercizio dei
totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del
Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n.
315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla
raccolta delle giocate; 7) le operazioni relative all'esercizio delle
scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni
genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative
all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di
sorte locali autorizzate; 8) le locazioni non finanziarie e gli affitti,
relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di
aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli
strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, ed i
fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili
destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, esclusi
quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e quelli destinati ad uso di
civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la
vendita; 8-bis) le cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a
destinazione abitativa, effettuate da soggetti diversi dalle imprese
costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite
imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma,
lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero dalle imprese
che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la
rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni; 9) le
prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di
cui ai numeri da 1 a 7, nonché quelle relative all'oro e alle valute estere,
compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad
operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei
cambi, ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto; 10)
abrogato 11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello
rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su
conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che
producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento
ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalità
ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione
dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 81, comma 1, lettere
c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni
relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione
dell'imposta, analoga opzione può essere esercitata per le relative prestazioni
di intermediazione. Per oro da investimento si intende: a) l'oro in forma di
lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque
superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi,
rappresentato o meno da titoli; b) le monete d'oro di purezza pari o
superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso
legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera
dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto,
incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed
annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C,
sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, nonché le monete aventi le medesime
caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco; 12) le cessioni
di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o
fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza,
educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS; 13) le
cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore delle popolazioni colpite da
calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre
1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 14) prestazioni di
trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi
di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale,
fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio
di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta
chilometri; 15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli
all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da ONLUS; 16) le
prestazioni relative ai servizi postali; 17) abrogato 18) le prestazioni
sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio
delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo
99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze; 19) le
prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di
cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica
e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presìdi sanitari e
vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali; 20) le
prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni
genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e
riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche
amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al
vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da
istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati,
nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da
insegnanti a titolo personale; 21) le prestazioni proprie dei brefotrofi,
orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine,
montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge
21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e
medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie; 22) le
prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti
alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi,
giardini botanici e zoologici e simili; 23) le prestazioni previdenziali e
assistenziali a favore del personale dipendente; 24) le cessioni di organi,
sangue e latte umani e di plasma sanguigno; 25) abrogato 26)
abrogato 27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri; 27-bis)
abrogato 27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o
ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti,
di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei
minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da
organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano
assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS; 27-quater)
le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'articolo 3 della legge 2
agosto 1897, n. 382; 27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni
acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa
imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2; 27-sexies) le
importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei
prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai
fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna.
Articolo 11 Operazioni permutative e
dazioni in pagamento
1. Le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o
prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette
all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono
effettuate. 2. La disposizione del comma precedente non si
applica per la cessione al prestatore del servizio di residuati o sottoprodotti
della lavorazione di materie fornite dal committente quando il valore dei
residuati o sottoprodotti ceduti, determinato a norma dell'art. 14, non supera
il cinque per cento del corrispettivo in denaro.
Articolo
12 Cessioni e prestazioni accessorie
1. Il
trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura di
recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una
cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal
cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti
autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione
principale. 2. Se la cessione o prestazione principale è
soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie
imponibili concorrono a formarne la base imponibile.
Articolo
13 Base imponibile
1. La base imponibile
delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita
dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore
secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti
all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o
al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i
corrispettivi dovuti da altri soggetti. 2. Agli effetti del
comma precedente i corrispettivi sono costituiti: a) per le cessioni di beni
e le prestazioni di servizi dipendenti da atto della pubblica autorità,
dall'indennizzo comunque denominato; b) per i passaggi di beni dal
committente al commissionario o dal commissionario al committente, di cui al n.
3) dell'art. 2, rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal
commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito
dal commissionario, aumentato della provvigione; per le prestazioni di servizi
rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo comma
dell'articolo 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito
dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del
servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione; c) per le
cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell'articolo 2, per
le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate per estinguere
precedenti obbligazioni e per quelle di cui all'articolo 3, terzo comma, primo
periodo, dal valore normale dei beni e delle prestazioni; per le assegnazioni di
cui all'articolo 3, terzo comma, secondo periodo, dalle spese sostenute dal
soggetto passivo per la prestazione dei servizi; d) per le operazioni
permutative di cui all'art. 11, dal valore normale dei beni e dei servizi che
formano oggetto di ciascuna di esse; e) per le cessioni di beni vincolati al
regime della temporanea importazione, dal corrispettivo della cessione diminuito
del valore accertato dall'ufficio doganale all'atto della temporanea
importazione. 3. Per le cessioni di beni indicati alla
lettera e-bis) del secondo comma dell'articolo 19 la base imponibile è ridotta
alla metà qualora la detrazione dell'imposta relativa al loro acquisto o
importazione da parte del cedente sia stata operata con la riduzione prevista
nella disposizione stessa. 4.
abrogato
Articolo 14 Determinazione della
base imponibile
1. Ai fini della determinazione della
base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in
valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno in cui è stata
effettuata l'operazione e, in mancanza, secondo il cambio del giorno antecedente
più prossimo. 2. I residuati o sottoprodotti della
lavorazione di materie fornite dal committente sono computati secondo il loro
valore normale. 3. Per valore normale dei beni e dei servizi
si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi
della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo
stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata
l'operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi. 4. Per la
determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai
listini o alle tariffe dell'impresa che ha fornito i beni o i servizi e, in
mancanza, alle mercuriali e ai listini della camera di commercio più vicina,
alle tariffe professionali e ai listini di borsa.
Articolo
15 Esclusioni dal computo della base imponibile
1.
Non concorrono a formare la base imponibile: 1) le somme dovute a
titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità
nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente; 2) il
valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in
conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui
cessione è soggetta ad aliquota più elevata; 3) le somme dovute a titolo di
rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché
regolarmente documentate; 4) l'importo degli imballaggi e dei recipienti,
quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa; 5) le somme
dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto. 2.
Non si tiene conto, in diminuzione dell'ammontare imponibile, delle
somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o
altre irregolarità nell'esecuzione del contratto.
Articolo
16 Aliquote dell'imposta
1. L'aliquota
dell'imposta è stabilita nella misura del 20% della base imponibile
dell'operazione. 2. L'aliquota è ridotta al 4 e al 10 per
cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati
nell'allegata tabella A, salvo il disposto dell'art. 34, ed è elevata al 38 per
cento (ora venti per cento) per quelle che hanno per oggetto i beni elencati
nell'allegata tabella B. 3. Per le prestazioni di servizi
dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la
produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione
finanziaria, di noleggio e simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota
che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con
contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili. 4.
abrogato
Articolo 17 Soggetti
passivi
1. L'imposta è dovuta dai soggetti che
effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali
devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e
al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini
stabiliti nel titolo secondo. 2. Gli obblighi e i diritti
derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore
aggiunto, relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o
nei confronti di soggetti non residenti, possono essere adempiuti o esercitati,
nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi
dell'articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel
territorio dello Stato nominato nella forme previste dall'articolo 1, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il
rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente
agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul
valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale è comunicata all'altro
contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. La nomina del
rappresentante è obbligatoria qualora il soggetto non residente, che non si sia
identificato direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter, effettui nel territorio
dello Stato cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all'imposta sul
valore aggiunto nei confronti di cessionari o committenti che non agiscono
nell'esercizio di imprese, arti o professioni. Le disposizioni che precedono si
applicano anche alle operazioni, imponibili ai sensi dell'articolo 7, quarto
comma, lettera f), effettuate da soggetti domiciliati, residenti o con stabili
organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera
a), dello stesso articolo 7. 3. Gli obblighi relativi alle
cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello
Stato da soggetti non residenti, che non si siano identificati direttamente ai
sensi dell'articolo 35-ter, né abbiano nominato un rappresentante fiscale ai
sensi del comma precedente, sono adempiuti dai cessionari o committenti,
residenti nel territorio dello Stato, che acquistano i beni o utilizzano i
servizi nell'esercizio di imprese, arti o professioni. La disposizione non si
applica relativamente alle operazioni imponibili ai sensi dell'articolo 7,
quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti domiciliati o residenti o con
stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma,
lettera a), dello stesso articolo 7. Gli obblighi relativi alle prestazioni di
servizi di cui all'articolo 7, quarto comma, lettera d), rese da soggetti non
residenti a soggetti residenti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai
committenti medesimi qualora agiscano nell'esercizio di imprese, arti o
professioni. 4. Le disposizioni del secondo e del terzo
comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di
stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti all'estero. 5.
In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da
investimento di cui all'articolo 10, numero 11), nonché per le cessioni di
materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o
superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se
soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal
cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui
agli articoli 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente
comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e
della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli
23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque
entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo
stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui
all'articolo 25.
Articolo
18 Rivalsa
1. Il soggetto che effettua la
cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa
imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente. 2.
Per le operazioni per le quali non è prescritta l'emissione della
fattura il prezzo o il corrispettivo si intende comprensivo dell'imposta. Se la
fattura è emessa su richiesta del cliente il prezzo o il corrispettivo deve
essere diminuito della percentuale indicata nel quarto comma dell'art.
27. 3. La rivalsa non è obbligatoria per le cessioni di cui
ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2 e per le prestazioni di
servizi di cui al terzo comma, primo periodo, dell'articolo 3. 4.
È nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei commi
precedenti. 5. Il credito di rivalsa ha privilegio speciale
sui beni immobili oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio ai
sensi degli artt. 2758 e 2772 del codice civile e, se relativo alla cessione di
beni mobili, ha privilegio sulla generalità dei mobili del debitore con lo
stesso grado del privilegio generale stabilito nell'articolo 2752 del codice
civile, cui tuttavia è posposto.
Articolo
19 Detrazione
1. Per la determinazione
dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di
cui al secondo comma dell'articolo 30, è detraibile dall'ammontare dell'imposta
relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal
soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed
ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o
professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi
acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e
può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo
anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle
condizioni esistenti al momento della nascita del diritto
medesimo. 2. Non è detraibile l'imposta relativa
all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o
comunque non soggette all'imposta, salvo il disposto dell'articolo 19-bis2. In
nessun caso è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di
beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a
premio. 3. La indetraibilità di cui al comma 2 non si
applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da: a) operazioni di
cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a queste assimilate dalla legge, ivi comprese
quelle di cui agli articoli 40 e 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; b)
operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali, se effettuate
nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione
dell'imposta; c) operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a),
b), d) ed f); d) cessioni di cui all'articolo 10, numero 11), effettuate da
soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da
investimento; e) operazioni non soggette all'imposta per effetto delle
disposizioni di cui ai commi primo, ottavo e nono dell'articolo 74, concernente
disposizioni relative a particolari settori. 4. Per i beni
ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all'imposta la
detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e
l'ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con
la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per
determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte
utilizzati per fini privati o comunque estranei all'esercizio dell'impresa, arte
e professione. 5. Ai contribuenti che esercitano sia
attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla
detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi
dell'articolo 10, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura
proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è
determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis.
Nel corso dell'anno la detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione
della percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine
dell'anno. I soggetti che iniziano l'attività operano la detrazione in base ad
una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla
fine dell'anno. 5-bis. Per i soggetti diversi da quelli di
cui alla lettera d) del comma 3 la limitazione della detrazione di cui ai
precedenti commi non opera con riferimento all'imposta addebitata, dovuta o
assolta per gli acquisti, anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli
acquisti, anche intracomunitari, e per le importazioni di oro diverso da quello
da investimento destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura
degli stessi soggetti o per loro conto, nonché per i servizi consistenti in
modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro, compreso l'oro da
investimento.
Articolo 19-bis Percentuale di
detrazione
1. La percentuale di detrazione di cui
all'articolo 19, comma 5, è determinata in base al rapporto tra l'ammontare
delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno, e lo
stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno
medesimo. La percentuale di detrazione è arrotondata all'unità superiore o
inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque
decimi. 2. Per il calcolo della percentuale di detrazione di
cui al comma 1 non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, dei
passaggi di cui all'articolo 36, ultimo comma, e delle operazioni di cui
all'articolo 2, terzo comma, lettere a), b), d) e f), delle operazioni esenti di
cui all'articolo 10, primo comma, numero 27-quinquies), e, quando non formano
oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle
operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a
9) del predetto articolo 10, ferma restando la indetraibilità dell'imposta
relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare queste
ultime operazioni.
Articolo 19-bis1 Esclusione o riduzione
della detrazione per alcuni beni e servizi
1. In deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 19: a) l'imposta relativa all'acquisto
o alla importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla lettera e)
dell'allegata tabella B, quale ne sia la cilindrata, e dei relativi componenti e
ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo
16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni
stessi, è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria
dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come
strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli
esercenti arti e professioni; b) l'imposta relativa all'acquisto o alla
importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi ed
imbarcazioni da diporto e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle
prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di
impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa
in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria
dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e
professioni; c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di
ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati nell'articolo
54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non
compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano
oggetto dell'attività propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi,
nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a
quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi,
non è ammessa in detrazione salvo che per gli agenti o rappresentanti di
commercio; d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di
carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e
imbarcazioni da diporto è ammessa in detrazione se è ammessa in detrazione
l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione mediante
contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili di dette autovetture,
veicoli, aeromobili e natanti; e) salvo che formino oggetto dell'attività
propria dell'impresa, non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a
prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con
esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro
nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o
interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono
servizi sostitutivi di mense aziendali, a prestazioni di trasporto di persone ed
al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54,
lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; f) non è
ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di
alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell'attività
propria dell'impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o
interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali
dell'impresa; g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle
prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16, nonché alle spese
di gestione, di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico
terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di
cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal D.M. 28 dicembre 1995,
del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30
dicembre 1995, è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento; la
predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia dei veicoli
utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto
limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo; h) non è ammessa in
detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai
fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni
di costo unitario non superiore a lire cinquantamila; i) non è ammessa in
detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di
fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla
manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che
hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione
o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La
disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno
luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo 10 che comportano
la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5,
e dell'articolo 19-bis.
Articolo 19-bis2 Rettifica della
detrazione
1. La detrazione dell'imposta relativa ai
beni non ammortizzabili ed ai servizi è rettificata in aumento o in diminuzione
qualora i beni ed i servizi medesimi sono utilizzati per effettuare operazioni
che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente
operata. Ai fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima
utilizzazione dei beni e dei servizi. 2. Per i beni
ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 è eseguita in rapporto al diverso
utilizzo che si verifica nell'anno della loro entrata in funzione ovvero nei
quattro anni successivi ed è calcolata con riferimento a tanti quinti
dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del
quinquennio. 3. Se mutamenti nel regime fiscale delle
operazioni attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o
nell'attività comportano la detrazione dell'imposta in misura diversa da quella
già operata, la rettifica è eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non
ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, è eseguita
se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in
funzione. 4. La detrazione dell'imposta relativa
all'acquisto di beni ammortizzabili, nonché alle prestazioni di servizi relative
alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi,
operata ai sensi dell'articolo 19, comma 5, è altresì, soggetta a rettifica, in
ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro entrata in funzione, in
caso di variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La
rettifica si effettua aumentando o diminuendo l'imposta annuale in ragione di un
quinto della differenza tra l'ammontare della detrazione operata e quello
corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di competenza. Se l'anno
o gli anni di acquisto o di produzione del bene ammortizzabile non coincidono
con quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica è eseguita, per
tutta l'imposta relativa al bene, in base alla percentuale di detrazione
definitiva di quest'ultimo anno anche se lo scostamento non è superiore a dieci
punti. La rettifica può essere eseguita anche se la variazione della percentuale
di detrazione non è superiore a dieci punti a condizione che il soggetto passivo
adotti lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e ne dia
comunicazione con la dichiarazione annuale nella quale inizia ad avvalersi di
detta facoltà. 5. Ai fini del presente articolo non si
considerano ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore ad un milione
di lire, né quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle
imposte sul reddito è superiore al venticinque per cento. 6.
In caso di cessione di un bene ammortizzabile durante il periodo di rettifica,
la rettifica della detrazione va operata in unica soluzione per gli anni
mancanti al compimento del periodo di rettifica, considerando a tal fine la
percentuale di detrazione pari al cento per cento se la cessione è soggetta ad
imposta, ma l'ammontare dell'imposta detraibile non può eccedere quello
dell'imposta relativa alla cessione del bene. 7. Se i beni
ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di fusione, di scissione, di
cessione o conferimento di aziende, compresi i complessi aziendali relativi a
singoli rami dell'impresa, le disposizioni di cui ai commi precedenti si
applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla
società incorporata o dalle società partecipanti alla fusione, dalla società
scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono
obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle
rettifiche. 8. Le disposizioni del presente articolo
relative ai beni ammortizzabili devono intendersi riferite anche ai beni
immateriali di cui all'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Agli effetti del presente articolo i fabbricati o porzioni di fabbricati sono
comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica è stabilito
in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione. Per l'imposta
assolta sull'acquisto di aree fabbricabili l'obbligo di rettifica decennale
decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati insistenti sulle aree medesime.
L'imputazione dell'imposta relativa ai fabbricati ovvero alle singole unità
immobiliari, soggette a rettifica, che siano compresi in edifici o complessi di
edifici acquistati, costruiti o ristrutturati unitariamente, deve essere
determinata sulla base di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato o dal
metro cubo, o da parametri similari, che rispettino la proporzionalità fra
l'onere complessivo dell'imposta relativa ai costi di acquisto, costruzione o
ristrutturazione, e la parte di costo dei fabbricati o unità immobiliari
specificamente attribuibile alle operazioni che non danno diritto alla
detrazione dell'imposta. 9. Le rettifiche delle detrazioni
di cui ai commi precedenti sono effettuate nella dichiarazione relativa all'anno
in cui si verificano gli eventi che le determinano, sulla base delle risultanze
delle scritture contabili obbligatorie.
Articolo 19-ter Detrazione per gli enti non
commerciali
1. Per gli enti indicati nel quarto comma
dell'art. 4 è ammessa in detrazione, a norma degli articoli precedenti e con le
limitazioni, riduzioni e rettifiche ivi previste, soltanto l'imposta relativa
agli acquisti e alle importazioni fatti nell'esercizio di attività commerciali o
agricole. 2. La detrazione spetta a condizione che
l'attività commerciale o agricola sia gestita con contabilità separata da quella
relativa all'attività principale e conforme alle disposizioni di cui agli
articoli 20 e 20-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. L'imposta relativa ai
beni e ai servizi utilizzati promiscuamente nell'esercizio dell'attività
commerciale o agricola e dell'attività principale è ammessa in detrazione per la
parte imputabile all'esercizio dell'attività commerciale o
agricola. 3. La detrazione non è ammessa in caso di omessa
tenuta, anche in relazione all'attività principale, della contabilità
obbligatoria a norma di legge o di statuto, né quando la contabilità stessa
presenti irregolarità tali da renderla inattendibile. Per le regioni, province,
comuni e loro consorzi, università ed enti di ricerca, la contabilità separata
di cui al comma precedente è realizzata nell'ambito e con l'osservanza delle
modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria a norma di legge o di
statuto. 4. Le disposizioni del precedente comma si
applicano anche agli enti pubblici di assistenza e beneficenza ed a quelli di
previdenza nonché all'Automobile club d'Italia e agli automobile
clubs.
Articolo 20 Volume d'affari
1.
Per volume d'affari del contribuente si intende l'ammontare complessivo
delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate,
registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma
degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26. Non
concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili,
compresi quelli indicati nell'art. 2425, n. 3, del codice civile, nonché i
passaggi di cui all'ultimo comma dell'articolo 36 del presente
decreto. 2. L'ammontare delle singole operazioni registrate
o soggette a registrazione, ancorché non imponibili o esenti, è determinato
secondo le disposizioni degli artt. 13, 14 e 15. I corrispettivi delle
operazioni imponibili registrati a norma dell'art. 24 sono computati al netto
della diminuzione prevista nel quarto comma dell'articolo 27.
TITOLO II OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI
Articolo 21 Fatturazione delle
operazioni
1. Per ciascuna operazione imponibile deve
essere emessa una fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili.
La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra
parte. 2. La fattura deve essere datata e numerata in ordine
progressivo e deve contenere le seguenti indicazioni: 1) ditta, denominazione
o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata
l'operazione, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti
e, relativamente all'emittente, numero di partita IVA. Se non si tratta di
imprese, società o enti devono essere indicati, in luogo della ditta,
denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome; 2) natura, qualità e
quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione; 3)
corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base
imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto,
premio o abbuono di cui all'art. 15, n. 2); 4) valore normale degli altri
beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; 5) aliquota e ammontare
dell'imposta, con arrotondamento alla lira delle frazioni inferiori
(1). 3. Se l'operazione o le operazioni cui
si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con
aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui ai numeri 2), 3) e 5) devono
essere indicati distintamente secondo la aliquota applicabile. 4.
La fattura deve essere emessa in duplice esemplare, dal soggetto che
effettua la cessione o la prestazione, al momento di effettuazione
dell'operazione determinata a norma dell'art. 6 ed uno degli esemplari deve
essere consegnato o spedito all'altra parte. Per le cessioni di beni la cui
consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento
idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente
le caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle finanze, la
fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della
consegna o spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data e del
numero dei documenti stessi. In tale caso può essere emessa una sola fattura per
le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. In
deroga a quanto disposto nel secondo periodo, in relazione a motivate esigenze e
previa autorizzazione del Ministro, la fattura può essere emessa entro il mese
successivo a quello della consegna o spedizione dei beni limitatamente alle
cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente.
Con lo stesso decreto sono determinate le modalità per la tenuta e la
conservazione dei predetti documenti. 5. Nelle ipotesi di
cui al terzo comma dell'art. 17 la fattura deve essere emessa, in unico
esemplare, dal soggetto che riceve la cessione o la prestazione. 6.
La fattura deve essere emessa anche per le cessioni non soggette
all'imposta a norma dell'art. 2, lettera l), per le cessioni relative a beni in
transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non imponibili a
norma del secondo comma dell'art. 7, nonché per le operazioni non imponibili di
cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater e per le operazioni esenti di cui
all'art. 10, tranne quelle indicate al n. 6). In questi casi la fattura, in
luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, deve recare l'annotazione
che si tratta di operazione non soggetta, o non imponibile o esente, con
l'indicazione della relativa norma. 7. Se viene emessa
fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi
delle operazioni o le imposte relative sono indicati in misura superiore a
quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o
corrispondente alle indicazioni della fattura. 8. Le spese
di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono
formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo.
Articolo
22 Commercio al minuto e attività assimilate
1.
L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal
cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione: 1) per le
cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali
aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione
automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante; 2) per le
prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate
dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di
distribuzione automatica; 3) per le prestazioni di trasporto di persone
nonché di veicoli e bagagli al seguito; 4) per le prestazioni di servizi rese
nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o
nell'abitazione dei clienti; 5) per le prestazioni di custodia e
amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di
credito e da società finanziarie o fiduciarie; 6) per le operazioni esenti
indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art.
10. 2. La disposizione del comma precedente può essere
dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle finanze, ad altre
categorie di contribuenti che prestino servizi al pubblico con caratteri di
uniformità, frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa
l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti
connessi. 3. Gli imprenditori che acquistano beni che
formano oggetto dell'attività propria dell'impresa da commercianti al minuto ai
quali è consentita l'emissione della fattura sono obbligati a richiederla.
Articolo 23 Registrazione delle fatture
1. Il contribuente deve annotare entro
quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con
riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro. Le fatture di
cui al quarto comma, seconda parte, dell'art. 21, devono essere registrate entro
il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei
beni. 2. Per ciascuna fattura devono essere indicati il
numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile
dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo
l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del
cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di
cui al terzo comma dell'art. 17, del cedente o del prestatore. 3.
Se l'altro contraente non è un'impresa, società o ente devono essere
indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il
cognome. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui
al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare
dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa
norma. 4. abrogato 5. Nell'ipotesi di
cui al quinto comma dell'articolo 6 le fatture emesse devono essere registrate
anche dal soggetto destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai
sensi dell'art. 39, secondo modalità e termini stabiliti con apposito decreto
ministeriale.
Articolo 24 Registrazione dei
corrispettivi
1. I commercianti al minuto e gli altri
contribuenti di cui all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo
precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni
effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle
operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota
applicabile, nonché l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non
imponibili di cui all'art. 21, sesto comma, e, distintamente, all'art. 38-quater
e quello delle operazioni esenti ivi indicate. L'annotazione deve essere
eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro
il giorno non festivo successivo. 2. Nella determinazione
dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i
corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura, comprese
quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel terzo comma
dell'articolo 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta. 3.
Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano
promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il
Ministro delle finanze può consentire, stabilendo le modalità da osservare, che
la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza
distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi
ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli
acquisti. 4. I commercianti al minuto che tengono il
registro di cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono
l'attività di vendita devono eseguire le annotazioni prescritte nel primo comma,
nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato
nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attività di vendita. Le
relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle
finanze.
Articolo 25 Registrazione degli
acquisti
1. Il contribuente deve numerare in ordine
progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi
acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese
quelle emesse a norma del terzo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in
apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla
dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della
relativa imposta. 2. Dalla registrazione devono risultare la
data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la
ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del
servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti,
nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo
l'aliquota. 3. Per le fatture relative alle operazioni non
imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati,
in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la
relativa norma. 4. abrogato 5. La
disposizione del comma precedente si applica anche per le fatture relative a
prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie
di viaggi, quale ne sia l'importo.
Articolo
26 Variazioni dell'imponibile o dell'imposta
1.
Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate,
in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente
all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24
l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad
aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della
fatturazione o della registrazione. 2. Se un'operazione per
la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui
agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce
l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità,
annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento
in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive
rimaste infruttuose o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti
previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha
diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente
alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25. Il cessionario o
committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi di quest'ultimo
articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'art. 23 o
dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al
cedente o prestatore a titolo di rivalsa. 3. Le disposizioni
del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno
dalla effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati
si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e possono
essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di
inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione del
settimo comma dell'art. 21. 4. La correzione di errori
materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e
nelle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 deve essere fatta
mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di
cui all'art. 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di
cui all'art. 25. Con le stesse modalità devono essere corretti, nel registro di
cui all'art. 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati
indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge. 5.
Le variazioni di cui al secondo comma e quelle per errori di
registrazione di cui al quarto comma possono essere effettuate dal cedente o
prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite
annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e
24 e sul registro di cui all'articolo 25.
Articolo
27 Liquidazioni e versamenti mensili
1.
abrogato 2. abrogato 3. Se dal
calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo è
computato in detrazione nel mese successivo. 4. Per i
commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 22
l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese
successivo a norma del terzo, è determinato sulla base dell'ammontare
complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili
registrate per il mese precedente ai sensi dell'articolo 24, diminuiti di una
percentuale pari al 3,85 per cento per quelle soggette all'aliquota del quattro
per cento, all'8,25 per cento per quelle soggette all'aliquota del nove per
cento, all'11,50 per cento per quelle soggette all'aliquota del tredici per
cento, al 15,95 per cento per quelle soggette all'aliquota del diciannove per
cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta, la
quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle
percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 104 quando l'imposta è
del quattro per cento, per 109 quando l'imposta è del nove per cento, per 113
quando l'imposta è del tredici per cento, per 119 quando l'imposta è del
diciannove per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il
prodotto, per difetto o per eccesso, alla unità più prossima. 5.
abrogato
Articolo 28 Dichiarazione
annuale
1. abrogato
Articolo 29 Elenchi
dei clienti e dei fornitori
abrogato
Articolo
30 Versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza
1. abrogato 2. Se dalla
dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3)
dell'articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a
quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello
stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo
dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, ovvero di chiedere il
rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di
cessazione di attività. 3. Il contribuente può chiedere in
tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore
a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione: a)
quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano
l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a
quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal
fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, quinto
comma; b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8,
8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo
di tutte le operazioni effettuate; c) limitatamente all'imposta relativa
all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi
per studi e ricerche; d) quando effettua prevalentemente operazioni non
soggette all'imposta per effetto dell'articolo 7; e) quando si trova nelle
condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 17. 4.
Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel precedente terzo
comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla
dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano
eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso può essere richiesto per un
ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette
eccedenze. 5. Con decreto del Ministro delle finanze da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale saranno stabiliti gli elementi, da indicare
nella dichiarazione o in apposito allegato, che, in relazione all'attività
esercitata, hanno determinato il verificarsi dell'eccedenza di cui si richiede
il rimborso. 6. Agli effetti della norma di cui all'articolo
73, ultimo comma, le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma del presente
articolo si intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli enti e dalle
società controllanti.
Articolo 30-bis Applicazione
dell'imposta per i contribuenti minimi
abrogato
Articolo 31 Applicazione dell'imposta per i
contribuenti minimi
abrogato
Articolo 32 Disposizione regolamentare
concernente le semplificazioni per i contribuenti minori relative alla
fatturazione e alla registrazione
1. I contribuenti che, nell'anno solare
precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a lire seicento
milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli
esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi
per oggetto altre attività, possono adempiere gli obblighi di fatturazione e
registrazione di cui agli articoli 21 e 23, mediante la tenuta di un bollettario
a madre e figlia. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 1
dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni. Nei confronti dei contribuenti che
esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non
provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il
limite di lire seicento milioni relativamente a tutte le attività
esercitate. 2. Le operazioni devono essere descritte, con le
indicazioni di cui all'articolo 21, secondo comma, nelle due parti del
bollettario; la parte figlia costituisce fattura agli effetti dell'articolo 21 e
deve essere consegnata o spedita all'altro contraente ai sensi del quarto comma
dello stesso articolo. 3. Il Ministro delle finanze, con
propri decreti, può determinare le caratteristiche del bollettario, tenendo
conto della disciplina stabilita per i contribuenti minori dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contenente disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
Articolo 33 Semplificazioni per i
contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti
abrogato
Articolo 34 Regime speciale per i
produttori agricoli
1. Per le cessioni di prodotti agricoli e
ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A) effettuate dai
produttori agricoli, la detrazione prevista nell'articolo 19 è forfettizzata in
misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile
delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per
gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro per le politiche agricole. L'imposta si applica con le aliquote proprie
dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle
percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al
comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni
effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo
periodo. 2. Si considerano produttori agricoli: a) i
soggetti che esercitano le attività indicate nell'articolo 2135 del codice
civile e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di
piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi
e crostacei, nonché di allevamento di rane; b) gli organismi agricoli di
intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti
in applicazione di regolamenti della Unione europea concernenti l'organizzazione
comune dei mercati dei prodotti stessi; c) le cooperative, loro consorzi,
associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione
vigente che effettuano cessioni di beni prodotti dai soci, associati o
partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione,
gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione,
alla vendita collettiva per conto dei produttori, nei limiti in cui i predetti
soggetti operino per conto di produttori nei cui confronti si rendono
applicabili le disposizioni del presente articolo; a tal fine i soci, associati
o partecipanti conferenti, entro il 31 gennaio di ciascun anno ovvero entro
trenta giorni dall'inizio dell'attività, presentano ai predetti soggetti
apposita dichiarazione con la quale attestano di possedere i requisiti per
rientrare nel regime speciale. I predetti organismi operano la detrazione
forfettizzata di cui al comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili
effettuate, determinata in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei
conferimenti eseguiti da parte dei soci, associati o partecipanti che possono
usufruire del regime speciale di cui al presente articolo e l'ammontare
complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti
agricoli e ittici. Gli stessi organismi operano altresì, nei modi ordinari, la
detrazione dell'imposta assolta per rivalsa sui conferimenti effettuati da soci,
associati o partecipanti che non possono usufruire del predetto regime speciale
e sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici; sui restanti
acquisti e importazioni, la detrazione è operata sull'imposta assolta, anche per
rivalsa, in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei predetti
conferimenti e acquisti che non possono usufruire del medesimo regime speciale e
l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di
prodotti agricoli e ittici. Il superamento da parte del conferente, nel corso
dell'anno, del limite previsto nel comma 3 non fa venire meno nei confronti dei
soggetti conferitari l'applicazione del regime speciale di cui al presente
articolo. 3. Ferma restando la loro applicazione nei
confronti dei soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2, le disposizioni
del presente articolo non si applicano ai soggetti che nell'anno solare
precedente hanno realizzato un volume di affari superiore a quaranta milioni di
lire. 4. La detrazione forfettizzata non compete per le
cessioni dei prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto derivi da atto non
assoggettato ad imposta. 5. Se il contribuente, nell'ambito
della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da
quelle indicate nel comma 1, queste sono registrate distintamente e indicate
separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale.
Dall'imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti
e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi esclusivamente
utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle
operazioni stesse. 6. I produttori agricoli che nell'anno
solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a cinque
milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui
al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi
documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando
l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma
dell'articolo 39; i cessionari e i committenti, se acquistano i beni o
utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, debbono emettere fattura, con
le modalità e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa
imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di
compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla
separatamente a norma dell'articolo 25. Per i produttori agricoli che esercitano
la loro attività esclusivamente nei comuni montani con meno di mille abitanti e
nelle zone con meno di cinquecento abitanti ricompresi negli altri comuni
montani individuati dalle rispettive regioni come previsto dall'articolo 16
della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il limite di esonero stabilito nel periodo
precedente è elevato a quindici milioni di lire. I produttori agricoli che
nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a
cinque ovvero a quindici ma non a quaranta milioni di lire, costituito per
almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dalle
liquidazioni periodiche e dai relativi versamenti dell'imposta e debbono
assolvere gli obblighi di fatturazione, di numerazione delle fatture ricevute,
di conservazione dei documenti ai sensi dell'articolo 39, di versamento annuale
dell'imposta con le modalità semplificate da determinarsi con decreto del
Ministro delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. Le disposizioni dei precedenti periodi del
presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare
successivo a quello in cui sono stati superati i limiti rispettivamente di
cinque ovvero di quindici e di quaranta milioni di lire a condizione che non
venga superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori
agricoli possono rinunciare alla applicazione delle disposizioni del primo,
secondo e terzo periodo del presente comma dandone comunicazione per iscritto
all'Ufficio competente entro il termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione. 7. I passaggi dei prodotti di cui al comma 1
agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma
2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o
trasformazione, si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo ai
produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della fattura può
essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti;
in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei
successivi adempimenti prescritti nel presente titolo. 8. Le
disposizioni del comma precedente si applicano anche ai passaggi di prodotti
ittici provenienti da acque marittime, lagunari e salmastre effettuati dagli
esercenti la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro costituite e
relativi consorzi nonché alle società consortili e agli altri organismi
associativi indicati al comma 2, lettera c)
(3). 9. Ai soggetti di cui al comma 1 che
effettuano le cessioni dei prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli 8,
primo comma, 38-quater e 72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi
compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante
l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per
analoghe operazioni effettuate nel territorio dello
Stato. 10. Agli effetti delle disposizioni di cui
all'articolo 36, le attività svolte nell'ambito della medesima impresa agricola
da cui derivano i prodotti assoggettati alla disciplina di cui al comma 1 sono
in ogni caso unitariamente considerate
(2). 11. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai
soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta
nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente o, in caso
di esonero, nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione ovvero
nella dichiarazione di inizio attività. L'opzione ha effetto dal primo gennaio
dell'anno in corso fino a quando non è revocata e, qualora siano stati
acquistati o prodotti beni ammortizzabili, è vincolante fino a quando non sia
trascorso il termine previsto dall'articolo 19-bis2 e, comunque, almeno per un
quinquennio. 12. Con decreto del Ministro delle finanze, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
Articolo 35 Disposizione regolamentare
concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività
1. I soggetti che intraprendono l'esercizio di
un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una
stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno
degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale
dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione è
redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio attribuisce al
contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle
ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione
dell'attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page
dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove
richiesto. 2. Dalla dichiarazione di inizio attività devono
risultare: a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data
di nascita, il codice fiscale, la residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale
ditta; b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica,
la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella
amministrativa, e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il codice
fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza; c) per i
soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione della stabile
organizzazione; d) il tipo e l'oggetto dell'attività e il luogo o i luoghi in
cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti,
succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e
conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal
presente decreto e da altre disposizioni; e) per i soggetti che svolgono
attività di commercio elettronico, l'indirizzo del sito web ed i dati
identificativi dell'internet service provider; f) ogni altro elemento
richiesto dal modello ad esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate è in
grado di acquisire autonomamente. 3. In caso di variazione
di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell'attività, il
contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici
indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Se la variazione
comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo
giorno successivo alla data in cui si è verificata. In caso di fusione,
scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni sostanziali che
comportano l'estinzione del soggetto d'imposta, la dichiarazione è presentata
unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione. 4.
In caso di cessazione dell'attività il termine per la presentazione della
dichiarazione di cui al comma 3 decorre dalla data di ultimazione delle
operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono ferme
le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione,
registrazione, liquidazione e dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione annuale
deve tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell'articolo 2,
da determinare computando anche le operazioni indicate nell'ultimo comma
dell'articolo 6, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità
dell'imposta. 5. I soggetti che intraprendono l'esercizio di
un'impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume d'affari
che comporti l'applicazione di disposizioni speciali ad esso connesse
concernenti l'osservanza di adempimenti o di criteri speciali di determinazione
dell'imposta, devono indicarlo nella dichiarazione di inizio attività da
presentare a norma del presente articolo e devono osservare la disciplina
stabilita in relazione al volume d'affari dichiarato. 6. Le
dichiarazioni previste dal presente articolo sono presentate in via telematica
secondo le disposizioni di cui ai commi 10 e seguenti ovvero, in duplice
esemplare, direttamente ad uno degli uffici di cui al comma 1. Le dichiarazioni
medesime possono, in alternativa, essere inoltrate in unico esemplare a mezzo
servizio postale mediante raccomandata, con l'obbligo di garantire l'identità
del soggetto dichiarante mediante allegazione di idonea documentazione; in tal
caso si considerano presentate nel giorno in cui risultano
spedite. 7. L'ufficio rilascia o invia al contribuente
certificato di attribuzione della partita IVA o dell'avvenuta variazione o
cessazione dell'attività e nel caso di presentazione diretta consegna la copia
della dichiarazione al contribuente debitamente timbrata. 8.
I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla denuncia
al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) ai sensi,
rispettivamente, degli articoli 7 e 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, concernente il regolamento di attuazione
dell'articolo 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione
del registro delle imprese, possono assolvere gli obblighi di presentazione
delle dichiarazioni di cui al presente articolo presentando le dichiarazioni
stesse all'ufficio del registro delle imprese, il quale trasmette i dati in via
telematica all'Agenzia delle entrate e rilascia apposita certificazione
dell'avvenuta operazione. Nel caso di inizio dell'attività l'ufficio del
registro delle imprese comunica al contribuente il numero di partita IVA
attribuito in via telematica dall'Agenzia delle entrate. 9.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate può essere stabilita
la data a decorrere dalla quale le dichiarazioni di inizio, variazione e
cessazione attività sono presentate esclusivamente all'ufficio del registro
delle imprese ovvero in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi
successivi. 10. Le dichiarazioni previste dal presente
articolo possono essere presentate in via telematica direttamente dai
contribuenti o tramite i soggetti di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998; in tal caso si
considerano presentate nel giorno in cui sono trasmesse all'Agenzia delle
entrate in via telematica e il procedimento di trasmissione si considera
concluso nel giorno in cui è completata la ricezione da parte dell'Agenzia delle
entrate. La prova della presentazione delle dichiarazioni è data dalla
comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto ricevimento delle
dichiarazioni stesse. 11. I soggetti incaricati di cui
all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.
322 del 1998, restituiscono al contribuente una copia della dichiarazione
attestante la data di consegna con l'impegno alla trasmissione in via telematica
e rilasciano la certificazione restituita dall'Agenzia delle entrate attestante
l'avvenuta operazione e contenente, in caso di inizio attività, il numero di
partita IVA attribuito al contribuente. 12. In caso di
presentazione delle dichiarazioni in via telematica si applicano ai fini della
sottoscrizione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. 13. I soggetti
di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n.
322 del 1998, incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal
presente articolo, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle
stesse. 14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni
si applicano le disposizioni previste per la conservazione delle dichiarazioni
annuali dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del
1998. 15. Le modalità tecniche di trasmissione in via
telematica delle dichiarazioni previste dal presente articolo ed i tempi di
attivazione del servizio di trasmissione telematica sono stabiliti con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale.
Articolo 35-bis Eredi del contribuente
1. Gli obblighi derivanti, a norma del
presente decreto, dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto possono
essere adempiuti dagli eredi, ancorché i relativi termini siano scaduti non
oltre quattro mesi prima della data della morte del contribuente, entro i sei
mesi da tale data. 2. Resta ferma la disciplina stabilita
dal presente decreto per le operazioni effettuate, anche ai fini della
liquidazione dell'azienda, dagli eredi dell'imprenditore.
Articolo 35-ter Identificazione ai fini I.V.A. ed
obblighi contabili del soggetto non residente
1. I soggetti non residenti nel territorio
dello Stato, che, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, intendono assolvere
gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto
direttamente, devono farne dichiarazione all'Ufficio competente, prima
dell'effettuazione delle operazioni per le quali si vuole adottare il suddetto
sistema. 2. La dichiarazione deve contenere le seguenti
indicazioni: a) per le persone fisiche, il cognome, il nome e la eventuale
ditta, il luogo e la data di nascita, il domicilio fiscale nello Stato estero in
cui l'attività è esercitata; b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche,
la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale o, in mancanza,
amministrativa, nello Stato estero in cui l'attività è esercitata; gli elementi
di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la
rappresentanza; c) l'ufficio dell'amministrazione dello Stato estero
competente ad effettuare i controlli sull'attività del dichiarante, nonché il
numero di identificazione all'imposta sul valore aggiunto ovvero, in mancanza,
il codice identificativo fiscale attribuito dal medesimo Stato; d) il tipo e
l'oggetto dell'attività esercitata nello Stato estero di stabilimento; e)
l'impegno ad esibire le scritture contabili entro i termini stabiliti
dall'amministrazione richiedente; f) ogni altro elemento richiesto dal
modello di dichiarazione. 3. L'ufficio attribuisce al
richiedente un numero di partita I.V.A., in cui sia evidenziata anche la natura
di soggetto non residente identificato in Italia. Il predetto numero deve essere
riportato nelle dichiarazioni e in ogni altro atto, ove richiesto. 4.
In caso di variazione dei dati di cui al comma 2, il soggetto non
residente presenta apposita dichiarazione entro trenta giorni al competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate. Le dichiarazioni di cui al presente articolo
sono redatte in conformità al modello stabilito con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate. 5. Possono avvalersi
dell'identificazione diretta prevista dal presente articolo, i soggetti non
residenti, che esercitano attività di impresa, arte o professione in altro Stato
membro della Comunità europea o in un Paese terzo con il quale esistano
strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di
imposizione indiretta, analogamente a quanto previsto dalle direttive del
Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976 e n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 e
dal regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio del 27 gennaio 1992. 6.
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo anche in
materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle
entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze, si fa rinvio, in
quanto applicabili, alle disposizioni dell'articolo 35, come modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404.
Articolo 36 Esercizio di più attività
1. Nei confronti dei soggetti che esercitano
più attività l'imposta si applica unitariamente e cumulativamente per tutte le
attività, con riferimento al volume di affari complessivo, salvo quanto
stabilito nei successivi commi. 2. Se il soggetto esercita
contemporaneamente imprese e arti o professioni l'imposta si applica
separatamente per l'esercizio di imprese e per l'esercizio di arti o
professioni, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al rispettivo
volume d'affari. 3. I soggetti che esercitano più imprese o
più attività nell'ambito della stessa impresa, ovvero più arti o professioni,
hanno facoltà di optare per l'applicazione separata dell'imposta relativamente
ad alcuna delle attività esercitate, dandone comunicazione all'ufficio nella
dichiarazione relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio
dell'attività. In tal caso la detrazione di cui all'art. 19 spetta a condizione
che l'attività sia gestita con contabilità separata ed è esclusa, in deroga a
quanto stabilito nell'ultimo comma, per l'imposta relativa ai beni non
ammortizzabili utilizzati promiscuamente. L'opzione ha effetto fino a quando non
sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. Se nel corso di un anno sono
acquistati beni ammortizzabili la revoca non è ammessa fino al termine del
periodo di rettifica della detrazione di cui all'art. 19-bis. La revoca deve
essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto
dall'anno in corso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai
soggetti che effettuano sia locazioni, esenti da imposta, di fabbricati o
porzioni di fabbricato a destinazione abitativa che comportano la riduzione
della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e
dell'articolo 19-bis, sia locazioni di altri fabbricati o di altri immobili, con
riferimento a ciascuno di tali settori di attività. 4.
L'imposta si applica in ogni caso separatamente, secondo le rispettive
disposizioni e con riferimento al volume di affari di ciascuna di esse, per le
attività di commercio al minuto di cui al terzo comma dell'art. 24, comprese le
attività ad esse accessorie e quelle non rientranti nell'attività propria
dell'impresa, nonché per le attività di cui all'art. 34, fermo restando il
disposto dei commi secondo e terzo dello stesso articolo e per quelle di cui
all'art. 74, sesto comma, per le quali la detrazione prevista dall'art. 19 sia
applicata forfettariamente e per quelle di cui al comma 5 dell'articolo
74-quater. 5. In tutti i casi nei quali l'imposta è
applicata separatamente per una determinata attività la detrazione di cui
all'art. 19, se ridotta ai sensi del terzo comma dello stesso articolo ovvero se
applicata forfettariamente, è ammessa per l'imposta relativa ai beni e ai
servizi utilizzati promiscuamente, nei limiti della parte imputabile
all'esercizio dell'attività stessa; i passaggi di servizi all'attività soggetta
a detrazione ridotta o forfettaria costituiscono prestazioni di servizio ai
sensi dell'art. 3 e si considerano effettuati, in base al loro valore normale,
nel momento in cui sono rese. Per i passaggi interni dei beni tra attività
separate si applicano le disposizioni degli artt. 21 e seguenti, con riferimento
al loro valore normale, e le annotazioni di cui agli artt. 23 e 25 devono essere
eseguite nello stesso mese. Per i passaggi dei beni all'attività di commercio al
minuto di cui al terzo comma dell'art. 24 e per quelli da questa ad altra
attività, l'imposta non è dovuta, ma i passaggi stessi devono essere annotati,
in base al corrispettivo di acquisto dei beni, entro il giorno non festivo
successivo a quello del passaggio. Le annotazioni devono essere eseguite,
distintamente in base all'aliquota applicabile per le relative cessioni, nei
registri di cui agli artt. 23, 24 e 25, ovvero in apposito registro tenuto a
norma dell'art. 39. La dichiarazione annuale deve essere presentata su un unico
modello per tutte le attività secondo le modalità stabilite nel decreto di cui
al primo comma dell'art. 28 e i versamenti di cui agli artt. 27, 30 e 33 devono
essere eseguiti per l'ammontare complessivo dovuto, al netto delle eccedenze
detraibili.
Articolo 36-bis Dispensa da adempimenti per
le operazioni esenti
1. Il contribuente che ne abbia data
preventiva comunicazione all'ufficio è dispensato dagli obblighi di fatturazione
e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi
dell'art. 10, tranne quelle indicate ai numeri 11), 18) e 19) dello stesso
articolo, fermi restando l'obbligo di fatturazione e registrazione delle altre
operazioni eventualmente effettuate, l'obbligo di registrazione degli acquisti e
gli altri obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso l'obbligo di
rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente. 2.
Nell'ipotesi di cui al precedente comma il contribuente non è ammesso a
detrarre dall'imposta eventualmente dovuta quella relativa agli acquisti e alle
importazioni e deve presentare la dichiarazione annuale, compilando l'elenco dei
fornitori (1), ancorché non abbia effettuato operazioni
imponibili. 3. La comunicazione di avvalersi della dispensa
dagli adempimenti relativi alle operazioni esenti dev'essere fatta nella
dichiarazione annuale relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di
inizio dell'attività ed ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso
per almeno un triennio. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella
dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso.
Articolo 37 Presentazione delle
dichiarazioni
abrogato
Articolo 38 Esecuzione dei versamenti
1. I versamenti previsti dagli artt. 27, 30 e
33 devono essere eseguiti al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto
mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'art.
54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, ovvero ad una
delle casse rurali e artigiane di cui al R.D. 26 agosto 1937, n. 1706,
modificato con la L. 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a
lire cento milioni. La delega deve essere rilasciata presso una qualsiasi
dipendenza dell'azienda delegata sita nel territorio dello Stato. 2.
L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione
recante l'indicazione dell'importo dell'ordine di versamento e della data in cui
lo ha ricevuto e l'impegno di effettuare il versamento all'ufficio per conto del
contribuente entro il quinto giorno successivo. La delega è irrevocabile ed ha
effetto liberatorio per il delegante. 3. Le caratteristiche
e le modalità di rilascio dell'attestazione, nonché le modalità per l'esecuzione
dei versamenti agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, per la trasmissione
dei relativi dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli
sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro del tesoro. 4. I versamenti diversi da quelli
indicati nel primo comma devono essere eseguiti direttamente all'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto o in contanti o mediante assegni circolari non
trasferibili intestati all'ufficio stesso o mediante altri titoli di credito
bancario o postali a copertura garantita. Il versamento mediante assegni
circolari o titoli bancari o postali può essere eseguito anche a mezzo posta con
lettera raccomandata, nella quale deve essere specificata la causale del
versamento. L'ufficio rilascia quietanza nelle forme e con le modalità stabilite
con decreto del Ministro delle finanze anche in deroga alle disposizioni
contenute negli articoli 238 e 240 del regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827.
Articolo 38-bis Esecuzione dei rimborsi
1. I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono
eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi
dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando,
contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari al periodo
mancante al termine di decadenza dell'accertamento, cauzione in titoli di Stato
o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da
un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate
nel primo comma dell'articolo 38, o da una impresa commerciale che a giudizio
dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o
mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di
assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri
stabiliti dal D.M. 18 settembre 1997 e dal D.M. 27 ottobre 1997 del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di adeguamento alla nuova
disciplina comunitaria, dette garanzie possono essere anche prestate, dai
consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 della
legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco
previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
con le modalità e criteri di solvibilità stabiliti con decreto del Ministro
delle finanze. Per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio
consolidato superiore a 500 miliardi di lire, la garanzia può essere prestata
mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante
di cui all'articolo 2359 del codice civile della obbligazione di integrale
restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi,
all'Amministrazione finanziaria, anche per il caso di cessione della
partecipazione nella società controllata o collegata. In ogni caso la società
capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all'Amministrazione
finanziaria l'intendimento di cedere la partecipazione nella società controllata
o collegata. La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualità precedenti
maturati nel periodo di validità della garanzia stessa. Dall'obbligo di
prestazione delle garanzie sono esclusi i soggetti cui spetta un rimborso di
imposta di importo non superiore a lire 10 milioni. Sulle somme rimborsate si
applicano gli interessi in ragione del 5 per cento annuo, con decorrenza dal
novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la
dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica
della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi
quindici giorni. I rimborsi previsti nell'articolo 30 possono essere richiesti,
utilizzando apposita dichiarazione redatta su modello approvato con decreto
dirigenziale contenente i dati che hanno determinato l'eccedenza di credito, a
decorrere dal primo febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento; in
tal caso i rimborsi sono eseguiti entro tre mesi dalla presentazione della
dichiarazione, che vale come dichiarazione annuale limitatamente ai dati in essa
indicati, con le modalità stabilite dal presente articolo e, agli effetti del
computo degli interessi, si tiene conto della data di presentazione della
dichiarazione stessa. I rimborsi di cui al presente comma possono essere
richiesti con apposita istanza, anche ai competenti concessionari della
riscossione secondo le modalità stabilite dall'articolo 78, commi 27 e seguenti,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dai relativi regolamenti di
attuazione. 2. Il contribuente può ottenere il rimborso in
relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma
precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del terzo comma
dell'articolo 30 nonché nelle ipotesi di cui alla lettera c) del medesimo terzo
comma quando effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un
ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e
delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto. 3. Quando sia stato constatato nel relativo
periodo di imposta uno dei reati di cui all'articolo 4, primo comma, n. 5), del
D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1982, n. 516, l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti è sospesa,
fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto indicata
nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla
definizione del relativo procedimento penale. 4. Ai rimborsi
previsti nei commi precedenti e al pagamento degli interessi provvede il
competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente
aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto.
Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei
rimborsi è autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta
riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di
bilancio. 5. Con decreto del Ministro delle finanze di
concerto con il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalità relative
all'esecuzione dei rimborsi e le modalità ed i termini per la richiesta dei
rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione. Sono
altresì stabiliti le modalità ed i termini relativi alla dilazione per il
versamento all'erario dell'imposta riscossa nonché le modalità relative alla
presentazione della contabilità amministrativa e al trasferimento dei fondi tra
i vari uffici. 6. Se successivamente al rimborso viene
notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta
giorni, deve versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso
risultano indebitamente rimborsate, insieme con gli interessi del 5 per cento
annuo dalla data del rimborso, a meno che non presti la garanzia prevista nel
secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto
definitivo. 7. I rimborsi di cui all'articolo 30, terzo
comma, lettere a), b) e d), sono eseguiti, senza prestazione delle garanzie
previste nel presente articolo, quando concorrono le seguenti condizioni: a)
l'attività è esercitata dall'impresa da almeno 5 anni; b) non sono stati
notificati avvisi di accertamento o di rettifica concernenti l'imposta dovuta o
l'eccedenza detraibile da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli
importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o dell'eccedenza di credito
dichiarate superiore: 1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi
non superano cento milioni di lire; 2) al 5 per cento degli importi
dichiarati se questi superano i cento milioni di lire ma non superano un
miliardo di lire; 3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a
100 milioni di lire, se gli importi dichiarati superano un miliardo di
lire; c) è presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a
norma dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che: 1)
il patrimonio netto non è diminuito rispetto alle risultanze dell'ultimo
bilancio approvato, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili
iscritti nell'attivo patrimoniale non si è ridotta, rispetto alle risultanze
dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento per cessioni non
effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa
non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di
aziende compresi nel suddetto bilancio; 2) non risultano cedute, se la
richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei
mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della
società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale
sociale; 3) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e
assicurativi. 8. L'ammontare del rimborso erogabile senza
garanzia non può eccedere il 100 per cento della media dei versamenti affluiti
nel conto fiscale nel corso del biennio precedente.
Articolo 38-ter Esecuzione dei rimborsi a
soggetti non residenti
1. I soggetti domiciliati e residenti negli
Stati membri della Comunità economica europea, che non si siano identificati
direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter e che non abbiano nominato un
rappresentante ai sensi del secondo comma dell'art. 17, assoggettati all'imposta
nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza, che non hanno effettuato
operazioni in Italia, ad eccezione delle prestazioni di trasporto e relative
prestazioni accessorie non imponibili ai sensi dell'art. 9, nonché delle
prestazioni indicate all'art. 7, quarto comma, lettera d), possono ottenere, in
relazione a periodi inferiori all'anno, il rimborso dell'imposta, se detraibile
a norma dell'art. 19, relativa ai beni mobili e ai servizi importati o
acquistati, sempreché di importo complessivo non inferiore a duecento euro. Se
l'importo complessivo relativo ai periodi infrannuali risulta inferiore a
duecento euro il rimborso spetta annualmente, sempreché di importo non inferiore
a venticinque euro. Le disposizioni del presente comma non si applicano per gli
acquisti e le importazioni di beni e servizi effettuati da soggetti residenti
all'estero tramite stabili organizzazioni in Italia. 2. La
disposizione del primo comma si applica, a condizione di reciprocità, anche agli
operatori economici domiciliati e residenti in Stati non appartenenti alla
Comunità economica europea, ma limitatamente all'imposta relativa agli acquisti
e importazioni di beni e servizi inerenti alla loro attività. 3.
Ai rimborsi previsti nei commi primo e secondo provvede l'ufficio
provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Roma a norma del quarto comma
dell'art. 38-bis, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della
richiesta. In caso di rifiuto, l'ufficio provvede, entro il suddetto termine,
alla notifica di apposito provvedimento motivato avverso il quale è ammesso
ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso
tributario. 3-bis. Sulle somme rimborsate si applicano gli
interessi nella misura prevista al primo comma dell'articolo 38-bis, con
decorrenza dal centottantesimo giorno successivo a quello in cui è stata
presentata la richiesta di rimborso, non computando il periodo intercorrente tra
la data di notifica della eventuale richiesta di documenti e la data della loro
consegna, quando superi quindici giorni. 4. I soggetti che
conseguono un indebito rimborso devono restituire all'ufficio, entro sessanta
giorni dalla notifica di apposito provvedimento, le somme indebitamente
rimborsate e nei loro confronti si applica la pena pecuniaria da due a quattro
volte la somma rimborsata. L'ufficio, se ritiene fraudolenta la domanda,
sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a quando non sia
restituita la somma indebitamente rimborsata e pagata la relativa pena
pecuniaria. 5. Con decreto del Ministro delle finanze di
concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità e i
termini relativi all'esecuzione dei rimborsi, le modalità e i termini per la
richiesta degli stessi, nonché le prescrizioni relative al coordinamento tra i
vari uffici IVA ai fini del controllo dei rimborsi. Sono altresì stabiliti le
modalità ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario
dell'imposta riscossa, nonché le modalità relative alla presentazione della
contabilità amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari uffici. Alle
disposizioni relative alle modalità ed ai termini anzidetti possono essere
apportate integrazioni e correzioni con successivi decreti. 6.
L'adeguamento degli ammontari di riferimento previsti nel primo comma è
disposto, con successivi decreti del Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro del tesoro da emanarsi entro il 31 gennaio, quando il mutamento del
tasso di conversione dell'unità di conto europea sia variata, alla data del 31
dicembre dell'anno precedente, di oltre il dieci per cento rispetto a quello di
cui si è tenuto conto nell'ultima determinazione degli ammontari di
riferimento.
Articolo 38-quater Sgravio dell'imposta per
i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità europea
1. Le cessioni a soggetti domiciliati o
residenti fuori della Comunità europea di beni per un complessivo importo,
comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a lire 300 mila
destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali
fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate
senza pagamento dell'imposta. Tale disposizione si applica a condizione che sia
emessa fattura a norma dell'articolo 21, recante anche l'indicazione degli
estremi del passaporto o di altro documento equipollente e che i beni siano
trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di
effettuazione dell'operazione. L'esemplare della fattura consegnato al
cessionario deve essere restituito al cedente, vistato dall'ufficio doganale di
uscita dalla Comunità, entro il quarto mese successivo all'effettuazione della
operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla
regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo 26, primo comma, entro
un mese dalla scadenza del suddetto termine. 2. Per le
cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della
facoltà ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata
per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro
il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente
l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro il quarto mese
successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Il rimborso è effettuato
dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione
della corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo 25.
Articolo 39 Tenuta e conservazione dei
registri e dei documenti
1. I registri previsti dal presente decreto,
compresi i bollettari di cui all'articolo 32, devono essere tenuti a norma
dell'articolo 2219 del codice civile e numerati progressivamente in ogni pagina,
in esenzione dall'imposta di bollo. È ammesso l'impiego di schedari a fogli
mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalità previamente
approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del
contribuente. 2. I contribuenti hanno facoltà di sottoporre
alla numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a tutte le
annotazioni prescritte dagli artt. 23, 24 e 25, a condizione che nei registri
previsti da tali articoli siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri
della pagina e della riga della corrispondente annotazione nell'unico registro
numerato e bollato. 3. I registri, i bollettari, gli
schedari e i tabulati nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri
documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma
dell'art. 22, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Articolo 40 Ufficio competente
1. Competente a ricevere le dichiarazioni e i
versamenti di cui ai precedenti articoli, e ad ogni altro effetto di cui al
presente decreto, è l'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto nella
cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente ai sensi degli
articoli 58 e 59 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Per i soggetti non
residenti nello Stato, che non vi hanno una stabile organizzazione né un
rappresentante nominato ai sensi dell'art. 17, è competente l'ufficio
provinciale di Roma. 2. Per i soggetti non residenti di cui
all'articolo 35-ter, l'ufficio competente ai sensi del presente articolo è
individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate. 3. Le dichiarazioni presentate e i versamenti fatti
ad ufficio diverso da quello indicato nel primo comma si considerano presentate
o fatti nei giorni in cui siano pervenuti all'ufficio competente.
TITOLO III SANZIONI
Articolo 41 Violazioni dell'obbligo di
fatturazione
abrogato
Articolo 42 Violazioni dell'obbligo di
registrazione
abrogato
Articolo 43 Violazioni dell'obbligo di
dichiarazione
abrogato
Articolo 44 Violazione dell'obbligo di
versamento
abrogato
Articolo 45 Violazione degli obblighi
relativi alla contabilità e alla compilazione degli elenchi
abrogato
Articolo 46 Violazioni relative alle
esportazioni
abrogato
Articolo 47 Altre violazioni
abrogato
Articolo 48 Circostanze attenuanti ed
esimenti
abrogato
Articolo 49 Determinazione delle pene
pecuniarie
abrogato
Articolo 50 Sanzioni penali
abrogato
TITOLO IV ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Articolo 51 Attribuzioni e poteri degli
uffici dell'imposta sul valore aggiunto
1. Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto
controllano le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai
contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono all'accertamento e
alla riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano
sull'osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione delle
operazioni e alla tenuta della contabilità e degli altri obblighi stabiliti dal
presente decreto; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle
soprattasse e alla presentazione del rapporto all'autorità giudiziaria per le
violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle dichiarazioni presentate e
l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono
effettuati sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro
delle finanze che tengano anche conto della capacità operativa degli uffici
stessi. 2. Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici
possono: 1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai
sensi dell'art. 52; 2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o
professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di
rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei
registri in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti
rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente alle
operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del
numero 7) del presente comma, ovvero rilevate a norma dell'articolo 52, ultimo
comma, o dell'articolo 63, primo comma. I singoli dati ed elementi risultanti
dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli
articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle
dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia le
operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in
prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le
richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del
sesto comma dell'art. 52; 3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti
e professioni, con invito a restituirli compilati e firmati, questionari
relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini
dell'accertamento, anche nei confronti di loro clienti e fornitori; 4)
invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia
fotostatica, documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o
prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni informazione relativa alle
operazioni stesse; 5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello
Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione
ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti
per conto di terzi, ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria,
anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie
disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi
a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di
assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita,
possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del
contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del
soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere
fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni
soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto
centrale di statistica e agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le
rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7),
all'Amministrazione postale, alle aziende e istituti di credito, per quanto
riguarda i rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attività di raccolta
del risparmio e all'esercizio del credito effettuati ai sensi della legge 7
marzo 1938, n. 141; 6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti
depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei
registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali; 6-bis) richiedere,
previa autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero, per la
Guardia di finanza, del comandante di zona, ai soggetti sottoposti ad
accertamento, ispezione o verifica, il rilascio di una dichiarazione contenente
l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei
rapporti intrattenuti con aziende o istituti di credito, con l'amministrazione
postale, con società fiduciarie ed ogni altro intermediario finanziario
nazionale o straniero, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla
data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati
raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza
dei dati acquisiti; 7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore
compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari ovvero, per la
Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende e istituti di credito
per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale per
quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai
libretti di deposito e ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti
con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o
connessi a tali conti comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati e
notizie di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere
richiesti - negli stessi casi e con le medesime modalità - con l'invio alle
aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale di questionari
redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La richiesta deve essere
indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà
notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere
inviata al titolare dell'ufficio procedente. 3. Gli inviti e
le richieste di cui al precedente comma devono essere fatti a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento fissando per l'adempimento un termine non
inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al n. 7), non inferiore a
sessanta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di trenta giorni
su istanza dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi dal
competente ispettore compartimentale. Si applicano le disposizioni dell'articolo
52 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni. 4. Per l'inottemperanza agli inviti di cui al
secondo comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui ai commi
terzo e quarto dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
Articolo 51-bis Richiesta di documenti da
parte degli uffici Iva
abrogato
Articolo 52 Accessi, ispezioni e
verifiche
1. Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto
possono disporre l'accesso di impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei
locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o
professionali per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e
ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per
la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che
eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica
lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia per
accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, è necessaria anche
l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei
locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovrà essere eseguito in
presenza del titolare dello studio o di un suo delegato. 2.
L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma può
essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica,
soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto,
allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove
delle violazioni. 3. È in ogni caso necessaria
l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria
più vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e
all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli
e simili e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai
quali è eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui
all'articolo 103 del codice di procedura penale. 4.
L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti
e scritture che si trovano nei locali, compresi quelli la cui tenuta e
conservazione non sono obbligatorie. 5. I libri, registri,
scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi
in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede
amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la
dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la
sottrazione di essi alla ispezione. 6. Di ogni accesso deve
essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni
eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le
risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi
lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il
contribuente ha diritto di averne copia. 7. I documenti e le
scritture possono essere sequestrati soltanto se non è possibile riprodurne o
farne constare il contenuto nel verbale, nonché in caso di mancata
sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i
registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne
o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano
la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e possono
adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e
dei registri. 8. Le disposizioni dei commi precedenti si
applicano anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o
altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di
terzi. 9. In deroga alle disposizioni del settimo comma gli
impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di
sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facoltà di provvedere con
mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il
contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio
personale. 10. Se il contribuente dichiara che le scritture
contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una
attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in
loro possesso. Se l'attestazione non è esibita e se il soggetto che l'ha
rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture
si applicano le disposizioni del quinto comma. 11. Gli
uffici della imposta sul valore aggiunto hanno facoltà di disporre l'accesso di
propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche
amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 51 allo scopo di rilevare
direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di
credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e
le notizie relativi ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del numero
7) dello stesso art. 51 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo
comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la
esattezza dei dati e notizie, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le
pongano in dubbio, contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i
rapporti intrattenuti dal contribuente con le aziende e istituti di credito e
l'Amministrazione postale. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma
dell'art. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.
Articolo 53 Presunzioni di cessione e di
acquisto
(Articolo di fatto sostituito ai sensi dell'articolo 5, comma
2, del Dpr 441/1997, a decorrere dal 7 gennaio 1998, dagli articoli 1, 2, 3, 4 e
5 del Dpr 441/1997).
Articolo 54 Rettifica delle
dichiarazioni
1. L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto
procede alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dal contribuente
quando ritiene che ne risulti una imposta inferiore a quella dovuta ovvero una
eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante. 2.
L'infedeltà della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente dal
contenuto di essa o dal confronto con gli elementi di calcolo delle liquidazioni
di cui agli articoli 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve
essere accertata mediante il confronto tra gli elementi indicati nella
dichiarazione e quelli annotati nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 e
mediante il controllo della completezza, esattezza e veridicità delle
registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri documenti, delle risultanze di
altre scritture contabili e degli altri dati e notizie raccolti nei modi
previsti negli articoli 51 e 51-bis. Le omissioni e le false o inesatte
indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali risultanze, dati e
notizie a norma dell'art. 53 o anche sulla base di presunzioni semplici, purché
queste siano gravi, precise e concordanti. 3. L'ufficio può
tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della
contabilità del contribuente qualora l'esistenza di operazioni imponibili per
ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l'inesattezza delle
indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti
in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e
fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) dell'art. 51, dagli elenchi allegati alle
dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni eseguite
nei confronti di altri contribuenti, nonché da altri atti e documenti in suo
possesso. 4. Se vi è pericolo per la riscossione
dell'imposta l'ufficio può provvedere, prima della scadenza del termine per la
presentazione della dichiarazione annuale, all'accertamento delle imposte non
versate in tutto o in parte a norma degli articoli 27 e 33. Le disposizioni del
precedente periodo non si applicano nei casi previsti dall'articolo 60, sesto
comma. 5. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione
accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 57, l'ufficio dell'imposta sul
valore aggiunto, qualora dalle segnalazioni effettuate dal centro informativo
delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dalla Guardia di finanza o
da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso
dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire
l'esistenza di corrispettivi in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni
in tutto o in parte non spettanti, può limitarsi ad accertare, in base agli
elementi predetti, l'imposta o la maggiore imposta dovuta o il minor credito
spettante. 6. abrogato 7. Gli avvisi di
accertamento parziale possono essere notificati mediante invio di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta alla
data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da
persona di famiglia o addetto alla casa. 8. Gli avvisi di
accertamento parziale sono annullati dall'ufficio che li ha emessi se, dalla
documentazione prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o in
parte.
Articolo 54-bis Liquidazione dell'imposta
dovuta in base alle dichiarazioni
1. Avvalendosi di procedure automatizzate
l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di
presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla
liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai
contribuenti. 2. Sulla base dei dati e degli elementi
direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso
dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione finanziaria provvede a: a)
correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella
determinazione del volume d'affari e delle imposte; b) correggere gli errori
materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta
risultanti dalle precedenti dichiarazioni; c) controllare la rispondenza con
la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell'imposta risultante dalla
dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonché dalle
liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74,
quarto comma. 3. Quando dai controlli automatici eseguiti
emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione,
l'esito della liquidazione è comunicato ai sensi e per gli effetti di cui al
comma 6 dell'articolo 60 al contribuente, nonché per evitare la reiterazione di
errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a
seguito della comunicazione il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non
considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso
può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i
trenta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione. 4. I dati contabili risultanti dalla
liquidazione prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli effetti,
come dichiarati dal contribuente.
Articolo 55 Accertamento induttivo
1. Se il contribuente non ha presentato la
dichiarazione annuale l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto può procedere
in ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente dalla previa
ispezione della contabilità. In tal caso l'ammontare imponibile complessivo e
l'aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e
delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio e sono
computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal
contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle
liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33. 2. Le
disposizioni del precedente comma si applicano anche se la dichiarazione reca le
indicazioni di cui ai numeri 1) e 3) dell'art. 28 senza le distinzioni e
specificazioni ivi richieste, sempreché le indicazioni stesse non siano state
regolarizzate entro il mese successivo a quello di presentazione della
dichiarazione. Le disposizioni stesse si applicano, in deroga alle disposizioni
dell'art. 54, anche nelle seguenti ipotesi: 1) quando risulta, attraverso il
verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 52, che il contribuente non ha
tenuto, o ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione i
registri previsti dal presente decreto e le altre scritture contabili
obbligatorie a norma del primo comma dell'art. 2214 del codice civile e delle
leggi in materia di imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni di tali
registri e scritture; 2) quando dal verbale di ispezione risulta che il
contribuente non ha emesso le fatture per una parte rilevante delle operazioni
ovvero non ha conservato, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto
all'ispezione, totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse; 3)
quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni o annotazioni accertate ai
sensi dell'art. 54, ovvero le irregolarità formali dei registri e delle altre
scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione, sono così gravi,
numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilità del
contribuente. 3. Se vi è pericolo per la riscossione
dell'imposta l'ufficio può procedere all'accertamento induttivo, per la frazione
di anno solare già decorsa, senza attendere la scadenza del termine stabilito
per la dichiarazione annuale e con riferimento alle liquidazioni prescritte
dagli articoli 27 e 33.
Articolo 56 Notificazione e motivazione
degli accertamenti
1. Le rettifiche e gli accertamenti sono
notificati ai contribuenti, mediante avvisi motivati, nei modi stabiliti per le
notificazioni in materia di imposte sui redditi, da messi speciali autorizzati
dagli uffici dell'imposta sul valore aggiunto o dai messi
comunali. 2. Negli avvisi relativi alle rettifiche di cui
all'art. 54 devono essere indicati specificamente, a pena di nullità, gli
errori, le omissioni e le false o inesatte indicazioni su cui è fondata la
rettifica e i relativi elementi probatori. Per le omissioni e le inesattezze
desunte in via presuntiva devono essere indicati i fatti certi che danno
fondamento alla presunzione. 3. Negli avvisi relativi agli
accertamenti induttivi devono essere indicati, a pena di nullità, l'imponibile
determinato dall'ufficio, l'aliquota o le aliquote e le detrazioni applicate e
le ragioni per cui sono state ritenute applicabili le disposizioni del primo o
del secondo comma dell'art. 55. 4. Nelle ipotesi di cui al
quarto comma dell'art. 54 e al terzo comma dell'art. 55 devono essere inoltre
indicate, a pena di nullità, le ragioni di pericolo per la riscossione
dell'imposta. 5. La motivazione dell'atto deve indicare i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la
motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal
contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che
quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento è nullo se
non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma.
Articolo 57 Termine per gli
accertamenti
1. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli
accertamenti previsti nell'art. 54 e nel secondo comma dell'art. 55 devono
essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nel caso di
richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla
dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti
da parte dell'ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo
superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui
si è formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un
periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di
consegna. 2. In caso di omessa presentazione della
dichiarazione, l'avviso di accertamento dell'imposta a norma del primo comma
dell'art. 55 può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere
presentata. 3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei
commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o
modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta
conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati,
a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono
venuti a conoscenza dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.
Articolo 58 Irrogazione delle sanzioni
abrogato
Articolo 59 Ricorsi
1. Il contribuente può ricorrere contro i
provvedimenti di rettifica, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni
secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario. 2.
La nullità degli avvisi per l'omissione o l'insufficienza delle
indicazioni prescritte negli articoli 56 e 57, terzo comma, e in genere per
difetto di motivazione deve essere eccepita a pena di decadenza in primo
grado. 3. I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture
contabili non possono provare circostanze omesse nelle scritture stesse o in
contrasto con le loro risultanze.
Articolo 60 Pagamento delle imposte
accertate
1. L'imposta o la maggiore imposta accertata
dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto deve essere pagata dal
contribuente entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di
accertamento o di rettifica. 2. abrogato 3.
abrogato 4. abrogato 5.
abrogato 6. L'imposta non versata, risultante dalla
dichiarazione annuale, è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo
unitamente ai relativi interessi e alla soprattassa di cui all'articolo 44. La
stessa procedura deve intendersi applicabile per la maggiore imposta determinata
a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo rilevati
dall'ufficio in sede di controllo della dichiarazione. L'ufficio, prima
dell'iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro
trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, con applicazione della soprattassa
pari al 60 per cento della somma non versata o versata in meno. Le somme dovute
devono essere versate direttamente all'ufficio con le modalità di cui
all'articolo 38, quarto comma. 7. Il contribuente non ha
diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta pagata in conseguenza
dell'accertamento o della rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei
committenti dei servizi.
Articolo 61 Pagamento delle pene pecuniarie e delle
soprattasse
abrogato
Articolo 62 Riscossione
coattiva e privilegi
1. Se il contribuente non esegue il
pagamento dell'imposta, delle pene pecuniarie e delle soprattasse nel termine
stabilito l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto notifica ingiunzione di
pagamento contenente l'ordine di pagare entro trenta giorni sotto pena degli
atti esecutivi. L'ingiunzione è vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui
circoscrizione ha sede l'ufficio, qualunque sia la somma dovuta, ed è notificata
a norma del primo comma dell'art. 56. 2. Se entro trenta
giorni dalla notificazione dell'ingiunzione il contribuente non esegue il
pagamento si procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni degli
articoli da 5 a 29 e 31 del T.U. approvato con R.D. 14 aprile 1910, n.
639. 3. I crediti dello Stato per le imposte, le pene
pecuniarie e le soprattasse dovute ai sensi del presente decreto hanno
privilegio generale sui beni mobili del debitore con grado successivo a quello
indicato al n. 15) dell'art. 2778 del codice civile. In caso di infruttuosa
esecuzione sui mobili, gli stessi crediti sono collocati sussidiariamente sul
prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai creditori chirografari, ma dopo
i crediti indicati al primo e secondo comma dell'art. 66 della legge 30 aprile
1969, n. 153. 4. Le disposizioni dei precedenti commi si
applicano anche nel caso che il contribuente non esegua il versamento delle
somme indebitamente rimborsategli. 5. Per le imposte e le
pene pecuniarie dovute dal cessionario o dal committente ai sensi dell'art. 41
lo Stato ha privilegio speciale, ai sensi degli articoli 2758 e 2772 del codice
civile, sui beni mobili o immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai
quali si riferisce il servizio prestato, con il grado rispettivamente indicato
al n. 5) dell'art. 2778 e al n. 4) dell'articolo 2780 del codice
civile. 6. abrogato 7. abrogato
Articolo 63 Collaborazione della guardia di
finanza
1. La Guardia di finanza coopera con gli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisizione e il reperimento degli
elementi utili ai fini dell'accertamento della imposta e per la repressione
delle violazioni del presente decreto, procedendo di propria iniziativa o su
richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli
51 e 52, alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli uffici stessi i
relativi verbali e rapporti. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorità
giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice
di procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici documenti, dati e notizie
acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia,
nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria. 2. Ai fini
del necessario coordinamento dell'azione della guardia di finanza con quella
degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui
si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la Direzione generale delle
tasse e delle imposte indirette sugli affari e il Comando generale della guardia
di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli
ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali. 3. Gli
uffici finanziari e i comandi della guardia di finanza, per evitare la
reiterazione di accessi presso gli stessi contribuenti, devono darsi
reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni e verifiche intraprese.
L'ufficio o il comando che riceva la comunicazione può richiedere all'organo che
sta eseguendo l'ispezione o la verifica, l'esecuzione di determinati controlli e
l'acquisizione di determinati elementi utili ai fini
dell'accertamento.
Articolo 64 Collaborazione degli
uffici doganali e degli uffici tecnici delle imposte di
fabbricazione
1. Gli uffici doganali eseguono i
controlli necessari per l'accertamento delle violazioni di cui al quinto comma
dell'art. 46 e ne riferiscono ai competenti uffici dell'imposta sul valore
aggiunto. Per le controversie relative alla qualità e quantità dei beni si
applicano le disposizioni della legge doganale. 2. Gli
uffici tecnici delle imposte di fabbricazione cooperano con gli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto per l'accertamento dell'imposta dovuta dalle
imprese i cui depositi e stabilimenti sono sottoposti alla vigilanza degli
uffici stessi.
Articolo 65 Obblighi
dell'amministrazione finanziaria
1. L'amministrazione
finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati
membri della Comunità economica europea, delle informazioni necessarie per
assicurare il corretto accertamento dell'imposta sul valore aggiunto. Essa, a
tal fine, può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari
delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri. 2.
L'amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni
da fornire alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per
l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto.
Articolo
66 Segreto d'ufficio
1. Gli impiegati della
amministrazione finanziaria e gli ufficiali e agenti della guardia di finanza
sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda i dati e le notizie di cui
vengono a conoscenza nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri
previsti dal presente decreto. 2. Non è considerata
violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte dell'Amministrazione
finanziaria alle competenti autorità degli Stati membri della Comunità economica
europea delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento
dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della direttiva del Consiglio
delle Comunità europee n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977, modificata dalla
direttiva numero 79/1070/CEE del 6 dicembre 1979.
Articolo
66-bis Pubblicazione degli elenchi di contribuenti
1.
Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione di
elenchi di contribuenti nei cui confronti l'ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto ha proceduto a rettifica o ad accertamento ai sensi degli articoli 54 e
55. Sono ricompresi nell'elenco solo quei contribuenti che non hanno presentato
la dichiarazione annuale e quelli dalla cui dichiarazione risulta un'imposta
inferiore di oltre un decimo a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o
rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante. Negli elenchi deve
essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e deve
essere indicato, in caso di rettifica, anche il volume di affari dichiarato dai
contribuenti. 2. Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto
formano e pubblicano annualmente per ciascuna provincia compresa nella propria
circoscrizione un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la
dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con la
specificazione, per ognuno, del volume di affari. Gli elenchi sono in ogni caso
depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di
chiunque, sia presso l'ufficio che ha proceduto alla loro formazione, sia presso
i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
648. 3. abrogato 4. Gli stessi uffici
pubblicano, inoltre, un elenco cronologico contenente i nominativi dei
contribuenti che hanno richiesto i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e
di quelli che li hanno ottenuti.
TITOLO V IMPORTAZIONI
Articolo
67 Importazioni
1. Costituiscono
importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel
territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi
nel territorio della Comunità e che non siano stati già immessi in libera
pratica in altro Paese membro della Comunità medesima, ovvero che siano
provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunità a norma
dell'articolo 7, primo comma, lettera b): a) le operazioni di immissione in
libera pratica, con sospensione del pagamento dell'imposta qualora si tratti di
beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunità economica
europea; b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all'articolo 2,
lettera b), del regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio del 16 luglio
1985; c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni,
destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle
disposizioni della Comunità economica europea, non fruiscano della esenzione
totale dai dazi di importazione; d) le operazioni di immissione in consumo
relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie e dai
Dipartimenti francesi d'oltremare; e) abrogata 2. Sono
altresì soggette all'imposta le operazioni di reimportazione a scarico di
esportazione temporanea fuori della Comunità economica europea e quelle di
reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunità
medesima.
Articolo 68 Importazioni non soggette
all'imposta
1. Non sono soggette all'imposta: a) le
importazioni di beni indicati nel primo comma, lettera c) dell'art. 8, nell'art.
8-bis, nonché nel secondo comma dell'art. 9, limitatamente all'ammontare dei
corrispettivi di cui al n. 9 dello stesso articolo, sempreché ricorrano le
condizioni stabilite nei predetti articoli; b) le importazioni di campioni
gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati; c) ogni altra
importazione definitiva di beni la cui cessione è esente dall'imposta o non vi è
soggetta a norma dell'articolo 72. Per le operazioni concernenti l'oro da
investimento di cui all'articolo 10, numero 11), l'esenzione si applica allorché
i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di
dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l'operazione; c-bis) le
importazioni di beni indicati nell'ottavo e nel nono comma dell'articolo 74,
concernente disposizioni relative a particolari settori; d) la reintroduzione
di beni nello stato originario, da parte dello stesso soggetto che li aveva
esportati, sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia doganale; e)
abrogata f) la importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad
associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di
assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica,
nonché quella di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamità
naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n.
996; g) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma, lettera l),
dell'articolo 2.
Articolo 69 Determinazione
dell'imposta
1. L'imposta è commisurata, con le aliquote
indicate nell'articolo 16, al valore dei beni importati determinato ai sensi
delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell'ammontare dei diritti
doganali dovuti, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, nonché
dell'ammontare delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione all'interno
del territorio della Comunità che figura sul documento di trasporto sotto la cui
scorta i beni sono introdotti nel territorio medesimo. Per i supporti
informatici, contenenti programmi per elaborare prodotti in serie, concorre a
formare il valore imponibile anche quello dei dati e delle istruzioni in essi
contenuti. Per i beni che prima dello sdoganamento hanno formato oggetto nello
Stato di una o più cessioni, la base imponibile è costituita dal corrispettivo
dell'ultima cessione. 2. Fatti salvi i casi di applicazione
dell'articolo 68, lettera c), per i beni nazionali reimportati a scarico di
temporanea esportazione la detrazione prevista negli articoli 207 e 208 del
testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e l'esenzione prevista
nell'articolo 209 dello stesso testo unico si applicano, ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto, soltanto se i beni vengono reimportati dal soggetto che li
aveva esportati o da un terzo per conto del medesimo e se lo scarico della
temporanea esportazione avviene per identità.
Articolo
70 Applicazione dell'imposta
1. L'imposta
relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna
operazione. Si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le
disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine. 2.
Per le importazioni effettuate senza pagamento di imposta, di cui alla
lettera c) dell'art. 8, all'importatore che attesti falsamente di trovarsi nelle
condizioni richieste per fruire del trattamento ivi previsto o ne benefìci oltre
i limiti consentiti si applica la pena pecuniaria di cui al terzo comma
dell'art. 46, salvo che il fatto costituisca reato a norma della legge
doganale. 3. L'imposta dovuta per l'introduzione dei beni
nello Stato tramite il servizio postale deve essere assolta secondo le modalità
stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. 4. L'imposta
assolta per l'importazione di beni da parte di enti, associazioni ed altre
organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, può essere richiesta a
rimborso secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro delle
finanze, se i beni sono spediti o trasportati in altro Stato membro della
Comunità economica europea. Il rimborso è eseguito a condizione che venga
fornita la prova che l'acquisizione intracomunitaria di detti beni è stata
assoggettata all'imposta nello Stato membro di destinazione. 5.
Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati
di purezza pari o superiore a 325 millesimi da parte di soggetti passivi nel
territorio dello Stato l'imposta, accertata e liquidata nella dichiarazione
doganale, in base ad attestazione resa in tale sede, è assolta a norma delle
disposizioni di cui al titolo II; a tal fine il documento doganale deve essere
annotato, con riferimento al mese di rilascio del documento stesso, nei registri
di cui agli articoli 23 o 24 nonché, agli effetti della detrazione, nel registro
di cui all'articolo 25.
TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 71 Operazioni con lo Stato
della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino
1.
Le disposizioni degli articoli 8 e 9 si applicano alle cessioni
eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della
Città del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli
uffici richiamati nella convenzione doganale italo-vaticana del 30 giugno 1930,
e in quello della Repubblica di San Marino, ed ai servizi connessi, secondo
modalità da stabilire preventivamente con decreti del Ministro per le finanze in
base ad accordi con i detti Stati. 2. Per l'introduzione nel
territorio dello Stato di beni provenienti dallo Stato della Città del Vaticano,
comprese le aree di cui al primo comma, e dalla Repubblica di San Marino i
contribuenti dai quali o per conto dei quali ne è effettuata l'introduzione nel
territorio dello Stato sono tenuti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto
a norma del terzo comma dell'art. 17. 3. Per i beni di
provenienza estera destinati alla Repubblica di San Marino, l'imposta sul valore
aggiunto sarà assunta in deposito dalla dogana e rimborsata al detto Stato
successivamente all'introduzione dei beni stessi nel suo territorio, secondo
modalità da stabilire con il decreto previsto dal primo
comma.
Articolo 72 Trattati e accordi
internazionali
1. Le agevolazioni previste da trattati e
accordi internazionali relativamente alle imposte sulla cifra di affari valgono
agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. 2. Per tutti
gli effetti del presente decreto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
non soggette all'imposta ai sensi del primo comma sono equiparate alle
operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9. 3.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle cessioni
di beni e alle prestazioni di servizi effettuate: 1) alle sedi ed ai
rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale
tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocità
riconoscono analoghi benefici alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e
consolari italiani; 2) ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri
generali militari internazionali ed agli organismi sussidiari, installati in
esecuzione del trattato del Nord-Atlantico, nell'esercizio delle proprie
funzioni istituzionali, nonché all'amministrazione della difesa qualora agisca
per conto dell'organizzazione istituita con il suddetto trattato; 3) alle
Comunità europee nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, anche se
effettuate ad imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di
associazione conclusi con le dette Comunità, nei limiti per questi ultimi della
partecipazione della Comunità stessa; 4) all'Organizzazione delle Nazioni
Unite ed alle sue istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie
funzioni istituzionali; 5) all'Istituto universitario europeo e alla Scuola
europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni
istituzionali. 4. Le disposizioni di cui al precedente comma
trovano applicazione per gli enti indicati ai numeri 1), 3), 4) e 5) allorché le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano di importo superiore a lire
cinquecentomila; per gli enti indicati nel numero 1), tuttavia, le disposizioni
non si applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto
diverso, ancorché il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi
indicati. Il predetto limite di lire cinquecentomila non si applica alle
cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilità
all'imposta sul valore aggiunto opera alle stesse condizioni e negli stessi
limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti di
accisa.
Articolo 73 Modalità e termini
speciali
1. Il Ministro delle finanze, con propri
decreti, può determinare le modalità ed i termini: a) per l'emissione,
numerazione, registrazione, conservazione delle fatture o per la registrazione
dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate dalla stessa impresa in
diversi settori di attività e ad operazioni effettuate a mezzo di sedi
secondarie od altre dipendenze di cui al secondo comma dell'art. 35 e di
commissionari, nonché per la registrazione dei relativi acquisti; b) per
l'emissione delle fatture relative a cessioni di beni inerenti a contratti
estimatori, a cessioni di imballaggi e recipienti di cui all'art. 15, n. 4), non
restituiti in conformità alle pattuizioni contrattuali e a cessioni di beni il
cui prezzo è commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di
effettuazione della operazione; c) per l'emissione, numerazione,
registrazione e conservazione delle fatture relative a prestazioni di servizi
effettuate nell'esercizio di arti e professioni per le quali risulti
particolarmente onerosa e complessa l'osservanza degli obblighi di cui al titolo
secondo del presente decreto; d) per le annotazioni prescritte dal presente
decreto da parte dei contribuenti che utilizzano macchine elettro-contabili,
fermo restando l'obbligo di tenere conto, nelle dichiarazioni annuali e nelle
liquidazioni periodiche, di tutte le operazioni soggette a registrazione nel
periodo cui le dichiarazioni e liquidazioni stesse si riferiscono; e) per
l'emissione, numerazione e registrazione delle fatture, le liquidazioni
periodiche e i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia
elettrica e simili e all'esercizio di impianti di lampade votive. 2.
Con decreti del Ministro delle finanze possono inoltre essere
determinate le formalità che devono essere osservate per effettuare, senza
applicazione dell'imposta, la restituzione alle imprese produttrici o la
sostituzione gratuita di beni invenduti previste da disposizioni legislative,
usi commerciali o clausole contrattuali. 3. Il Ministro
delle finanze può disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalità,
che le dichiarazioni delle società controllate siano presentate dall'ente o
società controllante all'ufficio del proprio domicilio fiscale e che i
versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33 siano fatti all'ufficio stesso per
l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o società controllante e dalle
società controllate, al netto delle eccedenze detraibili. Le dichiarazioni,
sottoscritte anche dall'ente o società controllante, devono essere presentate
anche agli uffici del domicilio fiscale delle società controllate, fermi
restando gli altri obblighi e le responsabilità delle società stesse. Si
considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute dall'altra
per oltre la metà fin dall'inizio dell'anno solare
precedente.
Articolo 73-bis Disposizioni per la
identificazione di determinati prodotti
1. Il Ministro
delle finanze con propri decreti può stabilire l'obbligo della individuazione,
mediante apposizione di contrassegni ed etichette, di taluni prodotti
appartenenti alle seguenti categorie: 1) prodotti tessili di cui alla L. 26
novembre 1973, n. 883, nonché indumenti in pelle o pellicceria anche
artificiali; 2) apparecchi riceventi per la radiodiffusione e per la
televisione, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e delle
immagini, apparecchi del settore cine-foto-ottico, nonché talune relative parti
e pezzi staccati; 3) dischi, nastri ed altri analoghi supporti
fonografici. 2. L'obbligo deve essere adempiuto dal
produttore o dall'importatore ovvero da chi effettua acquisti intracomunitari
anteriormente a qualsiasi atto di commercializzazione. Dal contrassegno o
dall'etichetta devono risultare, per i prodotti indicati al n. 1), eventualmente
anche in aggiunta ai dati richiesti dalla L. 26 novembre 1973, n. 883, il numero
di partita IVA del soggetto obbligato e la identificazione merceologica del
prodotto in base alla voce di tariffa doganale e, in caso di sottovoci, anche al
numero di codice statistico; per i prodotti indicati al n. 2), oltre al numero
di partita IVA del soggetto obbligato, il numero progressivo attribuito al
prodotto. Con gli stessi decreti sono stabilite le caratteristiche, le modalità
e i termini dell'apposizione, anche mediante idonee apparecchiature, del
contrassegno e della etichetta nonché i relativi controlli. Possono essere
altresì prescritte modalità per assicurare il raffronto delle indicazioni
contenute nei contrassegni e nelle etichette con i documenti accompagnatori
delle merci viaggianti e gli altri documenti commerciali e
fiscali. 3. Con successivi decreti le disposizioni di cui al
precedente comma possono essere estese anche a prodotti confezionati in tessuto
o in pelle, anche artificiali, diversi dagli indumenti. 4.
abrogato 5. abrogato
Articolo
74 Disposizioni relative a particolari settori
1.
In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta è
dovuta: a) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le
rivendite dei generi di monopoli, dall'amministrazione stessa, sulla base del
prezzo di vendita al pubblico; b) per il commercio dei fiammiferi,
limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio
industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al
pubblico. Lo stesso regime si applica nei confronti del soggetto che effettua la
prima immissione al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria. L'imposta
concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8 delle norme di esecuzione
annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525; c) per il commercio di
giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e
di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in
relazione al numero delle copie vendute. L'imposta può applicarsi in relazione
al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di
forfettizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per
i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti
unitamente a supporti integrativi o ad altri beni. Per periodici si intendono i
prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della legge 8
febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per supporti integrativi si
intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori o
videomagnetici ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente a
giornali quotidiani, periodici e libri a condizione che i beni unitamente ceduti
abbiano prezzo indistinto e che il costo dei supporti integrativi non sia
superiore al cinquanta per cento del prezzo della confezione stessa. Qualora non
ricorrano tali condizioni, l'imposta si applica con l'aliquota del supporto
integrativo. La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c)
si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti
unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in
unica confezione, sempreché il costo del bene ceduto, anche gratuitamente,
congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento del
prezzo dell'intera confezione; se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente,
congiuntamente alla pubblicazione è superiore al dieci per cento del prezzo o
dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni
ceduti. I soggetti che esercitano l'opzione per avvalersi delle disposizioni
della legge 16 dicembre 1991, n. 398, applicano, per le cessioni di prodotti
editoriali, l'imposta in relazione al numero delle copie vendute, secondo le
modalità previste dalla predetta legge. Non si considerano supporti integrativi
o altri beni quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali quotidiani
e periodici, esclusi quelli pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi e
tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui
alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata prima della commercializzazione, ai
sensi dell'articolo 35, presso il competente ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto; d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione
del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico per fruire dei
servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare
della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del
corrispettivo dovuto dall'utente; e) per la vendita al pubblico, da parte di
rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici
urbani di persone dall'esercente l'attività di trasporto e per la vendita al
pubblico di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari dall'esercente
l'attività di gestione dell'autoparcheggio; e-bis) abrogata 2.
Le operazioni non soggette all'imposta in virtù del precedente comma
sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non
imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2. 3. Le modalità
ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti saranno
stabiliti con decreti del Ministro delle finanze. 4. Gli
enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità,
frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per
periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro
delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i
relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente. La stessa
autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di
carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto
terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 per le liquidazioni ed i
versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di
carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti nell'albo
sopra indicato, nonché per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti
con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'articolo 73, primo
comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma. Per le prestazioni di
servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei
confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine
di cui all'articolo 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per più
operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga a quanto disposto
dall'articolo 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi
dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il
trimestre solare successivo a quello di emissione. 5. Nel
caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il
pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del
bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, il
subfornitore può effettuare il versamento con cadenza trimestrale, senza che si
dia luogo all'applicazione di interessi. 6. Per gli
intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l'imposta si
applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti ed è
riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima. La detrazione di cui
all'articolo 19 è forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento
dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell'esercizio delle
attività incluse nella tariffa vengono effettuate anche prestazioni di
sponsorizzazione e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di
trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attività di cui alla tariffa
stessa, l'imposta si applica con le predette modalità ma la detrazione è
forfettizzata in misura pari ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazione
ed in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa
televisiva e di trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le attività
incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo di fatturazione, tranne che
per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti
di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni
pubblicitarie; sono altresì esonerati dagli obblighi di registrazione e
dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'articolo 25; per il contenzioso si
applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti. Le singole
imprese hanno la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi
ordinari dandone comunicazione al concessionario di cui all'articolo 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in
relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell'inizio dell'anno solare ed
all'ufficio delle entrate secondo le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando
non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio. 7.
abrogato 8. Le cessioni di rottami, cascami e
avanzi di metalli, ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci
e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi
comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti,
selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti
atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza
modificarne la natura, sono effettuate senza pagamento dell'imposta, fermi
restando gli obblighi di cui al titolo secondo. Agli effetti della limitazione
contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate
operazioni imponibili. 9. Le disposizioni del precedente
comma si applicano anche per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli
non ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli non ferrosi di
cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre
1996: a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03); b) nichel
greggio, anche in lega (v.d. 75.02); c) alluminio greggio, anche in lega
(v.d. 76.01); d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d.
78.01); e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01); e-bis) stagno
greggio, anche in lega (v.d. 80.01); e-ter) filo di rame con diametro
superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408.11); e-quater) filo di
alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d.
7605.11); e-quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7
millimetri (vergella) (v.d. 7605.21). 10. Le disposizioni
dell'ottavo comma si applicano, per i prodotti ivi considerati, sotto la
responsabilità del cedente e sempreché nell'anno solare precedente l'ammontare
delle relative cessioni effettuate da raccoglitori e rivenditori dotati di sede
fissa non sia stato superiore a due miliardi di lire. 11. I
raccoglitori ed i rivenditori dei beni di cui all'ottavo comma sono esonerati
dagli obblighi di cui al titolo II, tranne quello di numerare e conservare, ai
sensi dell'articolo 39, le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti
e alle importazioni, nonché le fatture relative alle cessioni effettuate,
all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni
nell'esercizio dell'impresa, e sono esonerati da ogni altro adempimento senza
diritto a detrazione. I raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa per la
successiva rivendita se hanno realizzato cessioni per un importo superiore a 150
milioni di lire nell'anno precedente possono optare per l'applicazione dell'IVA
nei modi ordinari dandone preventiva comunicazione all'ufficio nella
dichiarazione relativa al suddetto anno. Unitamente all'opzione deve essere
presentata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto una garanzia, nelle
forme di cui all'articolo 38-bis, primo comma, pari all'importo derivante
dall'applicazione dell'aliquota ordinaria sull'ammontare di lire due miliardi. I
raccoglitori e i rivenditori dotati di sede fissa, che effettuano sia cessioni
di beni di cui all'ottavo comma che cessioni di beni di cui al nono comma,
applicano le disposizioni di cui al nono comma. Nei confronti dei raccoglitori e
dei rivenditori di beni di cui al nono comma, non dotati di sede fissa, si
applicano le disposizioni del primo periodo. 12.
abrogato 13. Nelle operazioni indicate nel primo
comma, lettere a), b) e c) non sono comprese le prestazioni di intermediazione
con rappresentanza ad esse relative.
Articolo
74-bis Disposizioni per il fallimento e la liquidazione coatta
amministrativa
1. Per le operazioni effettuate
anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta
amministrativa, gli obblighi di fatturazione e registrazione, sempreché i
relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti dal curatore
o dal commissario liquidatore entro quattro mesi dalla nomina. 2.
Per le operazioni effettuate successivamente all'apertura del
fallimento o all'inizio della liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti
previsti dal presente decreto, anche se è stato disposto l'esercizio
provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore.
Le fatture devono essere emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione
delle operazioni e le liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33
devono essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate
operazioni imponibili. 3. In deroga a quanto disposto dal
primo comma dell'articolo 38-bis, i rimborsi previsti nell'articolo 30, non
ancora liquidati alla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione
coatta amministrativa e i rimborsi successivi, sono eseguiti senza la
prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare non superiore a lire
cinquecento milioni.
Articolo 74-ter Disposizioni per
le agenzie di viaggio e turismo
1. Le operazioni
effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di
pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi
servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come
una prestazione di servizi unica. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle agenzie di
viaggio e turismo tramite mandatari; le stesse disposizioni non si applicano
alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto dei
clienti. 2. Ai fini della determinazione dell'imposta sulle
operazioni indicate nel comma 1, il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggi e
turismo è diminuito dei costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di
servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, al lordo della
relativa imposta. 3. Non è ammessa in detrazione l'imposta
relativa ai costi di cui al comma 2. 4. Se la differenza di
cui al comma 2, per effetto di variazioni successivamente intervenute nel costo,
risulta superiore a quella determinata all'atto della conclusione del contratto,
la maggiore imposta è a carico dell'agenzia; se risulta inferiore i viaggiatori
non hanno diritto al rimborso della minore imposta. 5. Per
le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e
per conto proprio relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti e
per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza di cui al secondo periodo
del comma 1, l'imposta si applica sulla differenza, al netto dell'imposta, tra
il prezzo del pacchetto turistico ed il corrispettivo dovuto all'agenzia di
viaggio e turismo, comprensivi dell'imposta. 5-bis. Per le
operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative a prestazioni di
servizi turistici effettuati da altri soggetti, che non possono essere
considerati pacchetti turistici ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 111, qualora precedentemente acquisite nella disponibilità
dell'agenzia, l'imposta si applica, sempreché dovuta, con le stesse modalità
previste dal comma 5. 6. Se le prestazioni rese al cliente
sono eseguite in tutto o in parte fuori della Comunità economica europea la
parte della prestazione della agenzia di viaggio ad essa corrispondente non è
soggetta ad imposta a norma dell'articolo 9. 7. Per le
operazioni di cui al comma 1 deve essere emessa fattura ai sensi dell'articolo
21, senza separata indicazione dell'imposta, considerando quale momento
impositivo il pagamento integrale del corrispettivo o l'inizio del viaggio o del
soggiorno se antecedente. Se le operazioni sono effettuate tramite intermediari,
la fattura può essere emessa entro il mese successivo. 8. Le
agenzie organizzatrici per le prestazioni di intermediazione emettono una
fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a ciascun
intermediario, da annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 entro il
mese successivo, inviandone copia, ai sensi e per gli effetti previsti dal primo
comma, secondo periodo, dell'articolo 21, al rappresentante, il quale le annota
ai sensi dell'articolo 23 senza la contabilizzazione della relativa
imposta. 9. Con decreto del Ministro delle finanze, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
Articolo 74-quater Disposizioni per le
attività spettacolistiche
1. Le prestazioni di servizi
indicate nella tabella C allegata al presente decreto, incluse le operazioni ad
esse accessorie, salvo quanto stabilito al comma 5, si considerano effettuate
nel momento in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione
delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta è dovuta
all'atto del pagamento del corrispettivo. 2. Per le
operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi di certificazione
dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante
apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel
rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive
modificazioni e integrazioni. 3. Il partecipante deve
conservare il titolo di accesso per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo
in cui si svolge la manifestazione spettacolistica. Dal titolo di accesso deve
risultare la natura dell'attività spettacolistica, la data e l'ora dell'evento,
la tipologia, il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle attività di
spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I titoli di accesso possono essere
emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il
Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce le caratteristiche
tecniche, i criteri e le modalità per l'emissione dei titoli di
accesso. 4. Per le attività di cui alla tabella C
organizzate in modo saltuario od occasionale, deve essere data preventiva
comunicazione delle manifestazioni programmate al concessionario di cui
all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, competente in relazione al luogo in cui si svolge la
manifestazione. 5. I soggetti che effettuano spettacoli
viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella C
allegata al presente decreto che nell'anno solare precedente hanno realizzato un
volume di affari non superiore a cinquanta milioni di lire, determinano la base
imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo dei
corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell'imposta assolta sugli
acquisti, con esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le
associazioni pro-loco e le associazioni senza scopo di lucro che optano per
l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.
Gli adempimenti contabili previsti per i suddetti soggetti sono disciplinati con
regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23
dicembre 1996, n. 662. È data facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta
nei modi ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è
revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio. 6. Per
le attività indicate nella tabella C, nonché per le attività svolte dai soggetti
che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre
1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, il concessionario di cui all'articolo 17 del
medesimo decreto coopera, ai sensi dell'articolo 52, con gli uffici delle
entrate anche attraverso il controllo contestuale delle modalità di svolgimento
delle manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei
titoli d'ingresso, nonché delle prestazioni di servizi accessori, al fine di
acquisire e reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta ed alla
repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei
competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso,
ispezione e verifica secondo le norme e con le facoltà di cui all'articolo 52,
trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione. Si
rendono applicabili le norme di coordinamento di cui all'articolo 63, commi
secondo e terzo. Le facoltà di cui all'articolo 52 sono esercitate dal personale
del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con rapporto professionale esclusivo,
previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e
inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze. A tal fine,
con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità per la
fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche, il
Ministero per i beni e le attività culturali il concessionario di cui al
predetto articolo 17 del decreto n. 640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si
applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello stesso
decreto n. 640 del 1972.
Articolo 75 Norme
applicabili
1. Per quanto non è diversamente disposto
dal presente decreto si applicano, in materia di accertamento delle violazioni e
di sanzioni, le norme del codice penale e del codice di procedura penale, della
L. 7 gennaio 1929, n. 4 e del R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 63, convertito nella L.
24 maggio 1926, n. 898, e successive modificazioni. 2. Il
venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie è devoluto ai fondi
costituiti presso l'amministrazione o il corpo cui appartengono gli accertatori,
con le modalità previste con decreto del Ministro per le finanze. Si applica il
quarto comma dell'art. 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734.
TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 76 Istituzione e decorrenza
dell'imposta
1. L'imposta sul valore aggiunto è istituita
con decorrenza dal 1° gennaio 1973. 2. L'imposta si applica,
salvo quanto è disposto negli articoli da 77 a 80, sulle cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate dopo il 31 dicembre 1972 e sulle importazioni
per le quali la dichiarazione di importazione definitiva è accettata dalla
dogana posteriormente alla data stessa.
Articolo 77 Operazioni dipendenti da
rapporti in corso o già assoggettate all'imposta generale sulla entrata
1. Per le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate dopo il 31 dicembre 1972 in esecuzione di contratti conclusi
prima, il cedente del bene o il prestatore del servizio, se ne sia richiesto dal
cessionario o dal committente, deve applicare l'imposta sul valore aggiunto
anche sulla parte dell'ammontare imponibile eventualmente già assoggettata
all'imposta generale sull'entrata. In questo caso l'imposta generale
sull'entrata è ammessa in detrazione, a norma degli articoli 19, 27 e 28, per la
determinazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal cessionario o dal
committente. 2. Per le cessioni di beni effettuate dopo il
31 dicembre 1972, in relazione alle quali l'imposta generale sull'entrata è
stata assolta preventivamente dal cedente una volta tanto in conformità a
disposizioni vigenti alla detta data, l'imposta stessa è ammessa in detrazione
dalla imposta sul valore aggiunto dovuta dal cedente.
Articolo 78 Applicazione graduale
dell'imposta per generi alimentari di prima necessità e prodotti tessili
(omissis)
Articolo 79 Applicazione dell'imposta nel
settore edilizio
abrogato
Articolo 80 Operazioni comprese in regimi
fiscali sostitutivi
(omissis)
Articolo 81 Applicazione dell'imposta
nell'anno 1973
(omissis)
Articolo 82 Detrazione dell'imposta
generale sull'entrata relativa agli investimenti
(omissis)
Articolo 83 Detrazione dell'imposta
generale sull'entrata relativa alle scorte
(omissis)
Articolo 84 Dichiarazione di detrazione
(omissis)
Articolo 85 Applicazione delle
detrazioni
(omissis)
Articolo 86 Sanzioni per indebita
detrazione
(omissis)
Articolo 87 Detrazione dell'imposta di
fabbricazione sui filati
(omissis)
Articolo 88 Validità di precedenti
autorizzazioni
1. Le autorizzazioni all'impiego di schedari a
fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili, già rilasciate agli
effetti dell'imposta generale sull'entrata, restano valide agli affetti delle
registrazioni previste dal presente decreto fino a quando non sarà diversamente
stabilito dal Ministero delle finanze. I contribuenti che si avvalgono
dell'autorizzazione devono tenere ugualmente i registri previsti dagli articoli
23, 24 e 25 ed eseguire su di essi entro l'ultimo giorno di ogni mese,
relativamente alle operazioni registrate durante il mese stesso, le annotazioni
di cui al settimo comma dell'art. 27, ai nn. 1), 2) e 3) dell'art. 28 e al n. 3)
dell'art. 31. 2. Restano ugualmente valide, fino a quando
non sarà diversamente stabilito dal Ministero delle finanze, le autorizzazioni
già rilasciate relativamente alla distinta numerazione delle fatture per settori
di attività o per singole dipendenze, alla conservazione di esse mediante
microfilms o in sede diversa dalla principale e alla osservanza di particolari
modalità per i rapporti di cui all'art. 53.
Articolo 89 Revisione dei prezzi per i
contratti in corso
(omissis)
Articolo 90 Abolizione dell'imposta
generale sull'entrata e di altri tributi
1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1973 cessano
di avere applicazione: 1) l'imposta generale sull'entrata, la corrispondente
imposta prevista nel primo comma dell'art. 17 del regio decreto-legge 9 gennaio
1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive
modificazioni e l'imposta di conguaglio dovuta per il fatto dell'importazione di
cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni; 2) le
tasse di bollo sui documenti di trasporto, di cui al decreto legislativo 7
maggio 1948, n. 1173, ratificato dalla legge 24 febbraio 1953, n. 143, e
successive modificazioni, e le tasse erariali sui trasporti, di cui al testo
unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive
modificazioni; 3) la tassa di bollo sulle carte da giuoco, di cui al regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3277, e successive modificazioni; 4) la tassa di
radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e radioriceventi, di cui alla
legge 15 dicembre 1960, n. 1560; 5) l'imposta sui dischi fonografici ed altri
supporti atti alla riproduzione del suono, di cui alla legge 1° luglio 1961, n.
569; 6) l'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili
naturali, artificiali, sintetiche e di vetro, di cui al decreto legislativo 3
gennaio 1947, n. 1 e successive modificazioni; 7) l'imposta di fabbricazione
sugli oli e grassi animali con punto di solidificazione non superiore a trenta
gradi centigradi, di cui al decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, convertito
nella legge 27 dicembre 1953, n. 949, e successive modificazioni; 8)
l'imposta di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi con punto di
solidificazione non superiore a dodici gradi centigradi comunque ottenuti dalla
lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, di cui al decreto-legge 26
novembre 1954, n. 1080, convertito nella legge 20 dicembre 1954, n. 1219, e
successive modificazioni; 9) l'imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di
origine animale e vegetale con punto di solidificazione inferiore a quarantotto
gradi centigradi nonché sulle materie grasse classificabili ai termini della
tariffa doganale come acidi grassi, di cui al decreto-legge 31 ottobre 1956, n.
1194, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1386, e successive
modificazioni; 10) l'imposta di fabbricazione sugli organi di illuminazione
elettrica, di cui al regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 954, convertito
nella legge 19 gennaio 1939, n. 214, e successive modificazioni; 11)
l'imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè, di cui al testo unico
approvato con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924, e successive
modificazioni; 12) le sovrimposte di confine corrispondenti alle imposte di
fabbricazione di cui ai numeri precedenti; 13) l'imposta erariale sul consumo
del gas, di cui al testo unico approvato con decreto del Ministro per le finanze
8 luglio 1924, e successive modificazioni; 14) l'imposta di consumo sul sale
e l'imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette, di cui alla legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni; 15) le imposte comunali di
consumo, di cui al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto
14 settembre 1931, n. 1175 e al regolamento approvato con regio decreto 30
aprile 1936, n. 1138, e successive modificazioni, nonché il diritto speciale
sulle acque da tavola di cui alla legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive
modificazioni; 16) l'imposta erariale sulla pubblicità, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342; 17) la tassa sulle
anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o contro pegno, di cui al regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, e successive modificazioni; 18) il diritto
speciale sull'ammontare lordo dei pedaggi autostradali, di cui al decreto-legge
26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n.
1034; 19) l'imposta sulle utenze telefoniche, di cui alla legge 6 dicembre
1965, n. 1379, e successive modificazioni; 20) le addizionali ai tributi di
cui ai numeri precedenti. 2. Restano fermi gli obblighi,
anche formali, derivanti da rapporti sorti anteriormente al 1° gennaio 1973
relativamente ai tributi indicati nel presente articolo.
Articolo 91 Norme transitorie in materia di
imposta generale sull'entrata
(omissis)
Articolo 92 Norme transitorie in materia di
imposte di fabbricazione
(omissis)
Articolo 93 Norme transitorie in materia di
imposte di consumo
(omissis)
Articolo 94 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entrerà in vigore il 1°
gennaio 1973.
TABELLA A [*]
Parte I [**] PRODOTTI AGRICOLI E
ITTICI __________ [*]Per l'applicazione della presente
tabella si osservano le norme delle leggi doganali per le voci corrispondenti
alla tariffa dei dazi doganali di importazione. [**]Per le
cessioni dei prodotti agricoli e ittici indicati in tale parte della tabella,
effettuate dai produttori agricoli e ittici di cui all'art. 34, si applicano le
aliquote corrispondenti a quelle di compensazione forfettaria stabilite dal
decreto ministeriale emanato a norma del primo comma del citato articolo. 1)
Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01); 2) animali vivi della
specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina
(v.d. 01.02 - 01.03 - 01.04); 3) volatili da cortile vivi; volatili da
cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v.d. 01.05 - ex
02.02); 4) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed
altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, api e bachi da seta (v.d.
ex 01.06); 5) carni, frattaglie e parti di animali di cui ai numeri 3 e 4,
fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.02 -
ex 02.03 - ex 02.04 - ex 02.06); 6) grasso di volatili non pressato né fuso,
fresco, refrigerato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex
02.05); 7) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, semplicemente salati o
in salamoia, secchi o affumicati, esclusi il salmone e lo storione affumicati
(v.d. ex 03.01 - ex 03.02), derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla
piscicoltura; 8) crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati
dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, secchi, salati o
in salamoia, crostacei non sgusciati semplicemente cotti in acqua (v.d. ex
03.03), derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento; 9) latte e
crema di latte freschi non concentrati né zuccherati (v.d. 04.01); 10) burro,
formaggi e latticini (v.d. 04.03 - 04.04); 11) uova di volatili in guscio,
fresche o conservate (v.d. ex 04.05); 12) miele naturale (v.d. 04.06); 13)
bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo,
in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le
marze (v.d. 06.01 - 06.02); 14) fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi
o per ornamenti, freschi; fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe,
muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.03 - ex
06.04); 15) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi,
refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di
altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non
specialmente preparati per il consumo immediato (v.d. ex 07.01 - ex
07.03); 16) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o
spezzati (v.d. 07.05); 17) radici di manioca, d'arrow-root e di salep,
topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido
o d'inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d.
07.06); 18) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente
conservate (v.d. da 08.01 a 08.09 - 08.11 - 08.12); 19) scorze di agrumi e di
meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata,
solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la
conservazione, oppure secche (v.d. ex 08.13); 20) spezie (v.d. da 09.04 a
09.10); 21) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato)
(v.d. da 10.01 a 10.05 - ex 10.06 - 10.07); 22) semi e frutti oleosi, esclusi
quelli frantumati (v.d. ex 12.01); 23) semi, spore e frutti da sementa (v.d.
12.03); 24) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o
disseccate (v.d. ex 12.04); 25) radici di cicoria, fresche o disseccate,
anche tagliate, non torrefatte (v.d. ex 12.08); 26) coni di luppolo (v.d. ex
12.06); 27) piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate
principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi,
antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o
polverizzati (v.d. 12.07); 28) carrube fresche o secche; noccioli di frutta e
prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non
nominati né compresi altrove (v.d. ex 12.08); 29) paglia e lolla di cereali,
gregge, anche trinciate (v.d. 12.09); 30) barbabietole da foraggio,
navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio,
cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v.d.
12.10); 31) vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi greggi, non
pelati, né spaccati, né altrimenti preparati; saggina e trebbia (v.d. ex 14.01 -
ex 14.03); 32) alghe (v.d. ex 14.05); 33) olio d'oliva, morchie e fecce
d'olio d'oliva (v.d. ex 15.07 - ex 15.17); 34) cera d'api greggia (v.d. ex
15.15); 35) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi
diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve fresche anche mutizzati con
alcole (v.d. ex 20.07 - 22.04 - ex 22.05); 36) vini di uve fresche con
esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti più del
ventidue per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05); 37) sidro, sidro di
pere e idromele (v.d. ex 22.07); 38) aceto di vino (v.d. ex 22.10); 39)
panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva,
escluse le morchie (v.d. ex 23.04); 40) fecce di vino; tartaro greggio (v.d.
23.05); 41) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per
la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove (v.d.
23.06); 42) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d.
24.01); 43) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami
di legno, compresa la segatura (v.d. 44.01); 44) legno rozzo, anche
scortecciato o semplicemente sgrossato (v.d. 44.03); 45) legno semplicemente
squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. ex 44.04); 46) sughero naturale
greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato (v.d.
45.01); 47) bozzoli di bachi da seta atti alla trattura (v.d. 50.01); 48)
lane in massa sudice o semplicemente lavate; cascami di lana e di peli (v.d. ex
53.01 - 53.03); 49) peli fini o grossolani, in massa, greggi (v.d. ex
53.02); 50) lino greggio, macerato, stigliato; stoppe e cascami di lino (v.d.
ex 54.01); 51) ramiè greggio (v.d. ex 54.02); 52) cotone in massa; cascami
di cotone, non pettinati né cardati (v.d. 55.01 - 55.03); 53) canapa
(Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata; stoppa e cascami di canapa (v.d.
ex 57.01); 54) abaca greggia; stoppa e cascami di abaca (v.d. ex
57.02); 55) sisal greggia (v.d. ex 57.04); 56) olio essenziale non
deterpenato di mentha piperita (v.d. ex 33.01).
Parte II BENI E SERVIZI SOGGETTI
ALL'ALIQUOTA DEL 4% 1) abrogato 2) abrogato 3) latte fresco, non
concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la
vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti
da leggi sanitarie; 4) burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03 -
04.04); 5) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi,
refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di
altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non
specialmente preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o
evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati (v.d.
ex 07.01 - ex 07.03 - ex 07.04); 6) ortaggi e piante mangerecce, anche cotti,
congelati o surgelati (v.d. 07.02); 7) legumi da granella, secchi, sgranati,
anche decorticati o spezzati (v.d. 07.05); 8) frutta commestibili, fresche o
secche o temporaneamente conservate; frutta, anche cotte, congelate o surgelate
senza aggiunta di zuccheri (v.d. da 08.01 a 08.03 - ex 08.04 - da 08.05 a
08.12); 9) frumento, compreso quello segalato, segala; granturco; riso;
risone; orzo, escluso quello destinato alla semina; avena, grano saraceno,
miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati ad uso zootecnico
(v.d. 10.01 - 10.02 ex 10.03 - ex 10.04 - 10.05 - ex 10.06 - ex 10.07, ex
21.07.02); 10) farine e semole di frumento, granturco e segala; farine di
orzo; farine di avena, farine di riso e di altri cereali minori destinate ad uso
zootecnico (v.d. ex 11.01 - ex 11.02); 11) frumento, granturco, segala e
orzo, spezzati o schiacciati; riso, avena ed altri cereali minori, spezzati o
schiacciati, destinati ad uso zootecnico (v.d. ex 10.06 e ex 11.02); 12)
germi di mais destinati alla disoleazione (ex 11.02 G II); semi e frutti oleosi
destinati alla disoleazione, esclusi quelli di lino e di ricino e quelli
frantumati (v.d. ex 12.01); 12-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi,
destinati all'alimentazione (v.d. ex 12.07); 13) olio d'oliva; oli vegetali
destinati all'alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati
direttamente alla raffinazione per uso alimentare (v.d. ex 15.07); 14)
margarina animale o vegetale (v.d. ex 15.13); 15) paste alimentari; crackers
e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria
ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della
legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o
formaggio; 16) pomidoro pelati e conserve di pomidoro; olive in salamoia
(v.d. ex 20.02); 17) crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura,
della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi (v.d.
23.02); 18) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di
stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti
audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e
periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione
libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi
stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e
pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale
tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai
candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione
politica; 19) fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748;
organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura; 20)
mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o
relative farine e/o zucchero; mangimi composti semplici contenenti, in misura
superiore al 50%, cereali compresi nella presente parte della tabella; 21)
case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro
dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218
del 27 agosto 1969, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria
destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis) all'art. 1
della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel
quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella
predetta nota; 21-bis) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del
proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o
all'allevamento del bestiame e alle attività connesse, cedute da imprese
costruttrici, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione,
sempre che ricorrano le condizioni di cui all'art. 9, comma 3, lettere c) ed e),
del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26
febbraio 1994, n. 133; 22) abrogato 23) abrogato 24) beni, escluse le
materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei
fabbricati di cui all'art. 13 della L. 2 luglio 1949, n. 408, e successive
modificazioni, delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) e, fino al 31
dicembre 1996, quelli forniti per la realizzazione degli interventi di recupero
del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29
aprile, del 7 e dell'11 maggio 1984; 25) abrogato 26) assegnazioni, anche
in godimento, di case di abitazione di cui al numero 21), fatte a soci da
cooperative edilizie e loro consorzi; 27) abrogato 28) abrogato 29)
abrogato 30) apparecchi di ortopedia (comprese le cinture
medico-chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e
simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre;
apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in
mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una
deficienza o una infermità (v.d. 90.19); 31) poltrone e veicoli simili per
invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11),
intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di
barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie;
motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54,
comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000
centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con
motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti
di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o
impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di
cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine
per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi
accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei
soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c)
ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a
2.000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se
con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero
ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico; 32) gas per uso
terapeutico; reni artificiali; 33) parti, pezzi staccati ed accessori
esclusivamente destinati ai beni indicati ai precedenti numeri 30, 31 e
32; 34) abrogato 35) prestazioni relative alla composizione, montaggio,
duplicazione, legatoria e stampa, anche in scrittura braille e su supporti
audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, dei giornali e notiziari
quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e periodici
pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria,
edizioni musicali a stampa, carte geografiche, atti e pubblicazioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica; 36) canoni di abbonamento alle
radiodiffusioni circolari con esclusione di quelle trasmesse in forma
codificata; prestazioni di servizi delle radiodiffusioni con esclusione di
quelle trasmesse in forma codificata aventi carattere prevalentemente politico,
sindacale, culturale, religioso, sportivo, didattico o ricreativo effettuate ai
sensi dell'art. 19, lettere b) e c), L. 14 aprile 1975, n. 103; 37)
somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed
interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle
mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di
contratti di appalto o di apposite convenzioni; 38) somministrazioni di
alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in
stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici
destinati a collettività; 39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti
di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'art. 13 della L.
2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di
soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva
vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a
proprietà indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate
nel numero 21), nonché alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al
numero 21-bis); 40) abrogato 41) abrogato 41-bis) prestazioni
socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o
ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed
inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati
psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di
devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in
esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale; 41-ter)
prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la
realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla
eliminazione delle barriere architettoniche. 41-quater) protesi e ausili
inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti.
Parte III BENI E SERVIZI SOGGETTI
ALL'ALIQUOTA DEL 10% 1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d.
01.01); 2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere
bufalo, suina, ovina e caprina (v.d. 01.02; 01.03; 01.04); 3) carni e parti
commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina
(compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate,
congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01
- ex 02.06); 4) frattaglie commestibili degli animali della specie equina,
asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina,
fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o
affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06); 5) volatili da cortile vivi; volatili
da cortile morti commestibili, freschi, refrigerati, congelati o surgelati (v.d.
01.05 - ex 02.02); 6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al n. 5,
fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate, congelate o
surgelate (v.d. ex 02.02 - 02.03); 7) conigli domestici, piccioni, lepri,
pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana;
loro carni, parti e frattaglie, fresche, refrigerate, salate o in salamoia,
secche o affumicate; api e bachi da seta; pesci freschi (vivi o morti),
refrigerati, congelati o surgelati, non destinati all'alimentazione (v.d. ex
01.06, ex 02.04, ex 02.06 e ex 03.01); 8) carni, frattaglie e parti,
commestibili, congelate o surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri,
pernici e fagiani (v.d. ex 02.04); 9) grasso di volatili non pressato né
fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia, secco, affumicato, congelato o
surgelato (v.d. ex 02.05); 10) lardo, compreso il grasso di maiale non
pressato né fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salato o in
salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05); 10-bis) pesci freschi (vivi o
morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione;
semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. ex 03.01 - 03.02).
Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o
dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi,
salati o in salamoia, esclusi astici, aragoste e ostriche; crostacei non
sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste
(v.d. ex 03.03); 11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero di
latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o
acidificati (v.d. ex 04.01); 12) latte conservato, concentrato o zuccherato
(v.d. ex 04.02); 13) crema di latte fresca, conservata, concentrata o non,
zuccherata o non (v.d. ex 04.01 - ex 04.02); 14) uova di volatili in guscio,
fresche o conservate (v.d. ex 04.05); 15) uova di volatili e giallo di uova,
essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad uso alimentare
(v.d. 04.05); 16) miele naturale (v.d. 04.06); 17) budella, vesciche e
stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati
all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 05.04); 18) ossa gregge,
sgrassate o semplicemente preparate, acidulate o degelatinate, loro polveri e
cascami, destinati all'alimentazione degli animali (v.d. ex 05.08); 19)
prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi tendini,
nervi, ritagli ed altri simili cascami di pelli non conciate (v.d. ex
05.15); 20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di
riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive,
comprese le talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per
ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe,
muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.01 - 06.02. ex
06.03 - 06.04); 21) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, macinati
o polverizzati, ma non altrimenti preparati; radici di manioca, d'arrow-root e
di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto
tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della
palma a sago (v.d. ex 07.04 e 07.06); 22) uva da vino (v.d. ex 08.04); 23)
scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate
immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad
assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v.d. ex
08.13); 24) tè, matè (v.d. 09.02 - 09.03); 25) spezie (v.d. da 09.04 a
09.10); 26) orzo destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio,
scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati ad usi diversi da quello
zootecnico (v.d. ex 10.03, ex 10.04 e ex 10.07); 27) farine di avena e di
altri cereali minori destinate ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex
11.01); 28) semole e semolini di orzo, avena e di altri cereali minori;
cereali mondati, perlati, in fiocchi; germi di cereali anche sfarinati (v.d. ex
11.02); 29) riso, avena, altri cereali minori, spezzati o schiacciati,
destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 10.06 e ex 11.02); 30)
farine dei legumi da granella secchi compresi nella v.d. 07.05 o delle frutta
comprese nel capitolo 8 della Tariffa Doganale; farine e semolini di sago e di
radici e tuberi compresi nella v.d. 07.06; farina, semolino e fiocchi di patate
(v.d. 11.04 - 11.05); 31) malto, anche torrefatto (v.d. 11.07); 32) amidi
e fecole; inulina (v.d. 11.08); 33) glutine e farina di glutine, anche
torrefatti (v.d. 11.09 - ex 23.03); 34) semi di lino e di ricino; altri semi
e frutti oleosi non destinati alla disoleazione, esclusi quelli frantumati (v.d.
ex 12.01); 35) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la
farina di senapa (v.d. 12.02); 36) semi, spore e frutti da sementa (v.d.
12.03); 37) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o
disseccate (v.d. ex 12.04); 38) coni di luppolo (v.d. ex 12.06); 38-bis)
piante allo stato vegetativo, di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex
12.07); 39) abrogato 40) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche
tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche; noccioli di frutta e
prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non
nominati né compresi altrove (v.d. ex 12.08); 41) paglia e lolla di cereali,
gregge, anche trinciate (v.d. 12.09); 42) barbabietole da foraggio,
navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio,
cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v.d.
12.10); 43) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna (v.d. ex
13.03); 44) abrogato 45) alghe (v.d. ex 14.05); 46) strutto ed altri
grassi di maiale, pressati o fusi, grasso di oca e di altri volatili, pressato o
fuso (v.d. ex 15.01); 47) sevi (delle specie bovina, ovina e caprina), greggi o
fusi, compresi i sevi detti “primo sugo”, destinati all'alimentazione umana od
animale (v.d. ex 15.02); 48) stearina solare, oleostearina, olio di strutto e
oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati, destinati
all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.03); 49) grassi ed oli di
pesci e di mammiferi marini, anche raffinati, destinati all'alimentazione umana
od animale (v.d. ex 15.04); 50) altri grassi ed oli animali destinati alla
nutrizione degli animali; oli vegetali greggi destinati alla alimentazione umana
od animale (v.d. ex 15.06 - ex 15.07); 51) oli e grassi animali o vegetali
parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali
solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma
non preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex
15.12); 52) imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
(v.d. ex 15.13); 53) cera d'api greggia (v.d. ex 15.15); 54)
abrogato 55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue
(v.d. 16.01); 56) altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie ad
esclusione di quelle di fegato di oca o di anatra e di quelle di selvaggina
(v.d. ex 16.02); 57) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v.d.
16.03); 58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi
succedanei; crostacei e molluschi (compresi i testacei), esclusi astici,
aragoste ed ostriche, preparati o conservati (v.d. ex 16.04 - ex 16.05); 59)
zuccheri di barbabietola e di canna allo stato solido, esclusi quelli
aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.01); 60) altri zuccheri allo stato
solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati; sciroppi di zuccheri non
aromatizzati né colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale;
zuccheri e melassi caramellati; destinati all'alimentazione umana od animale
(v.d. ex 17.02); 61) melassi destinati all'alimentazione umana od animale,
esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.03); 62) prodotti a base
di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi,
torrone e simili) in confezione non di pregio, quali carta, cartone, plastica,
banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 17.04); 63) cacao in polvere
non zuccherato (v.d. 18.05); 64) cioccolato ed altre preparazioni alimentari
contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica,
banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. ex 18.06); 65) estratti di
malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di
cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche
addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso (v.d.
19.02); 66) tapioca, compresa quella di fecola di patate (v.d. 19.04); 67)
prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura: “puffed-rice”,
“corn-flakes” e simili (v.d. 19.05); 68) prodotti della panetteria fine, della
pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi
proporzione (v.d. 19.08); 69) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati
o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda
o zuccheri (v.d. 20.01); 70) ortaggi e piante mangerecce (esclusi i tartufi)
preparati o conservati senza aceto o acido acetico (v.d. ex 20.02); 71)
frutta congelate, con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.03); 72) frutta, scorze
di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite
(sgocciolate, diacciate, cristallizzate) (v.d. 20.04); 73) puree e paste di
frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di
zuccheri (v.d. 20.05); 74) frutta altrimenti preparate o conservate, anche
con aggiunta di zuccheri (v.d. ex 20.06); 75) abrogato 76) cicoria
torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti; estratti o
essenze di caffè, di tè, di matè e di camomilla; preparazioni a base di questi
estratti o essenze (v.d. 21.02 - ex 30.03); 77) farina di senape e senape
preparate (v.d. 21.03); 78) salse; condimenti composti; preparazioni per
zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni
alimentari composte omogeneizzate (v.d. 21.04 - 21.05); 79) lieviti naturali,
e vivi o morti, lieviti artificiali preparati (v.d. 21.06); 80) preparazioni
alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli
sciroppi di qualsiasi natura; 81) acqua, acque minerali (v.d. ex
22.01); 82) birra (v.d. 22.03); 83) abrogato 84) abrogato 85) aceto
di vino; aceti commestibili non di vino e loro succedanei (v.d. 22.10); 86)
farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, di crostacei, di molluschi,
non adatte all'alimentazione umana e destinate esclusivamente alla nutrizione
degli animali; ciccioli destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex
23.01); 87) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed
altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione
della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli
amidi ed altri avanzi e residui simili (v.d. ex 23.03); 88) panelli, sansa di
olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie;
panelli ed altri residui della disoleazione di semi e frutti oleosi (v.d.
23.04); 89) fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 23.05); 90) prodotti di
origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli
animali, non nominati né compresi altrove (v.d. 23.06); 91) foraggi melassati
o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate
nell'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani o gatti
condizionati per la vendita al minuto (v.d. ex 23.07); 92) tabacchi greggi o
non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 24.01); 93) lecitine destinate
all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 29.24); 94) abrogato 95)
abrogato 96) abrogato 97) abrogato 98) legna da ardere in tondelli,
ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura (v.d.
44.01); 99) abrogato 100) abrogato 101) abrogato 102)
abrogato 103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas
per uso di imprese estrattive e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche,
editoriali e simili; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad
essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per
essere successivamente erogati; 104) oli minerali greggi, oli combustibili ed
estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente,
energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore ad 1 KW; oli
minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi
per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli
lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici,
da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli
combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi
in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di
costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla
trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli
minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio
naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli
minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità
(in vaso chiuso) inferiore a 55 °C, nei quali il distillato a 225 °C sia
inferiore al 95 per cento in volume ed a 300 °C sia almeno il 90 per cento in
volume, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine
di distribuzione; 105) abrogato 106) prodotti petroliferi per uso agricolo
e per la pesca in acque interne; 107) abrogato 108) abrogato 109)
abrogato 110) prodotti fitosanitari; 111) seme per la fecondazione
artificiale del bestiame; 112) principi attivi per la preparazione ed
integratori per mangimi; 113) prodotti di origine minerale e
chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali; 114)
medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici;
sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono
obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale; 115)
abrogato 116) abrogato 117) abrogato 118) abrogato 119) contratti di
scrittura connessi con gli spettacoli teatrali; 120) prestazioni rese ai
clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge
17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, nonché prestazioni di
maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti
sanitari; 121) somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni di servizi
dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o
somministrazioni di alimenti e bevande; 122) prestazioni di servizi relativi
alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico; 123)
spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa,
operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività
circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette
ovunque tenuti; 123-bis) servizi telefonici resi attraverso posti telefonici
pubblici e telefoni a disposizione del pubblico; 123-ter) canoni di
abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma codificata, nonché
alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma
digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite ivi comprese le trasmissioni
televisive punto-punto; 124) abrogato 125) prestazioni di servizi mediante
macchine agricole o aeromobili rese a imprese agricole singole o
associate; 126) abrogato 127) prestazioni di trasporto eseguite con i
mezzi di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, e al regio decreto-legge 7
settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n.
8; 127-bis) somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi
domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa
T1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP)
n. 37 del 26 giugno 1986; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di
gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di
acqua calda; gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi
in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della
commercializzazione; 127-ter) locazioni di immobili di civile abitazione
effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita; 127-quater)
prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in
conformità alla vigente normativa in materia di risparmio
energetico; 127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria
elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato
dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto
metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti
di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da
fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere
collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di
adduzione; edifici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659,
assimilati ai fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n.
408, e successive modificazioni; 127-sexies) beni, escluse materie prime e
semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli
edifici di cui al numero 127-quinquies); 127-septies) prestazioni di servizi
dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli
impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies); 127-octies)
prestazioni dei servizi di assistenza per la stipula di accordi in deroga
previsti dall'articolo 11, comma 2, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito,
con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, resi dalle organizzazioni
della proprietà edilizia e dei conduttori per il tramite delle loro
organizzazioni provinciali; 127-novies) prestazioni di trasporto di persone e
dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle esenti a norma dell'articolo
10, numero 14), del presente decreto; 127-decies) francobolli da collezione e
collezioni di francobolli; 127-undecies) case di abitazione non di lusso
secondo i criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969 del Ministro dei lavori pubblici
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, anche se
assegnate in proprietà o in godimento a soci da cooperative edilizie e loro
consorzi, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione,
qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21) della parte
seconda della presente tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi
dalle predette case di abitazione, di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio
1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, ancorché non ultimati,
purché permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese
costruttrici; 127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo
31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di
edilizia residenziale pubblica; 127-terdecies) beni, escluse le materie prime
e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui
all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle
lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo; 127-quaterdecies)
prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla
costruzione di case di abitazione di cui al numero 127-undecies) e alla
realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5
agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma
dello stesso articolo; 127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di
fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui
all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle
lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che
hanno effettuato gli interventi; 127-sexiesdecies) prestazioni di gestione,
stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1, lettere d),
l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di
cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma
3, lettera g), del medesimo decreto, nonché prestazioni di gestione di impianti
di fognatura e depurazione; 127-septiesdecies) oggetti d'arte, di
antiquariato, da collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla lettera a)
della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai loro
eredi o legatari.
TABELLA B PRODOTTI
SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 20 PER CENTO a) lavori in platino, esclusi
quelli per uso industriale, sanitario e di laboratorio; prodotti con parti o
guarnizioni di platino, costituenti elemento prevalente del prezzo; b) pelli
da pellicceria, conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi,
mappette, croci o altri simili manufatti, di zibellino, ermellino, cincillà,
ocelot, leopardo, giaguaro, ghepardo, tigre, pantera, zebra, lince, visone,
pekan, breitshwanz, martora, lontra sealskin, lontra di fiume, volpe argentata,
volpe bianca, ghiottone, scimmia, scoiattolo, orso bianco, donnola, e relative
confezioni; c) vini spumanti a denominazione di origine la cui
regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in
bottiglia; d) abrogato e) autoveicoli per il trasporto promiscuo di
persone e di cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a
furgone anche fenestrato con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri
cubici o con motore diesel superiore a 2.500 centimetri cubici; f) motocicli
per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri
cubici; g) navi e imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a
diciotto tonnellate; h) tappeti e guide fabbricati a mano originari
dall'Oriente, dall'Estremo Oriente e dal Nord Africa.
TABELLA C SPETTACOLI ED ALTRE
ATTIVITÀ 1) Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo,
comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private; 2)
spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono; 3) esecuzioni
musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se
effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo
sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di
apertura al pubblico dell'esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo
elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettone o
a moneta; lezioni di ballo collettive; corsi mascherati e in costume,
rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari; 4) spettacoli
teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta,
commedia musicale, rivista; concerti vocali strumentali, attività circensi e
dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque
tenuti; 5) mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e
industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministero
delle finanze ed altre manifestazioni similari; 6) prestazioni di servizi
fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari,
trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio,
con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o
via satellite.
|